HOME

/

NUOVA DETRAIBILITA' IVA ALBERGHI E RISTORANTI

Nuova detraibilita' IVA alberghi e ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo
Fino al 31.8.2008 l’Iva sulle fatture ricevute di alberghi e ristoranti non era detraibile, con l‘unica eccezione di quelle in occasione di convegni, congressi e simili. Per questo motivo i contribuenti trovavano finora più vantaggioso farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale per evitare l’aggravio della registrazione ai fini Iva.
Dall’1.9.2008 è applicabile il nuovo regime di detrazione integrale dell’IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata.

Rif.: art. 83 c. 28-bis DL n. 112/2008 conv. dalla Legge n. 133/2008 – Circ.Min. 5.9.2008

1) LE NOVITA'

Fino al 31.8.2008 l’Iva sulle fatture ricevute di alberghi e ristoranti non era detraibile, con l‘unica eccezione di quelle in occasione di convegni, congressi e simili. Per questo motivo i contribuenti trovavano finora più vantaggioso farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale per evitare l’aggravio della registrazione ai fini Iva.

Dall’1.9.2008 è applicabile il nuovo regime di detrazione integrale dell’IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, che risultino inerenti con l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata. Diventa ad esempio detraibile l’IVA relativa alle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall’imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori (amministratori), ecc. sempreché naturalmente si richieda la fattura anziché la ricevuta fiscale o lo scontrino.

La detrazione integrale dell’IVA non è purtroppo un regalo perchè è stata bilanciata dalla previsione di una percentuale di deducibilità limitata (75%) di tali spese ai fini reddituali, peraltro applicabile solo a decorrere dal 2009.

In base alla nuova disposizione, i soggetti IVA possono dunque detrarre dall’1.9.2008 il 100% dell’IVA relativa a:
  • prestazioni alberghiere
  • somministrazioni di alimenti e bevande (in ristoranti, pizzerie, bar, ecc.)
a condizione che risultino inerenti all’attività esercitata.
L’Iva su dette prestazioni ammonta al 10%.

La detraibilità dell’IVA si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio, lavanderia, parcheggio, telefono/internet relative ad un pernottamento in albergo).
Nulla cambia per la detraibilità dell’Iva sulle fatture della mensa dipendenti, da sempre detraibile al 100%.

La nuova disposizione riguarda anche la detraibilità dell’IVA connessa con il servizio “sostitutivo” della mensa aziendale fornito da pubblici esercizi, nonché con l’acquisto dei “buoni pasto” (o “ticket restaurant”) da parte del datore di lavoro.
Per dimostrare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata, è opportuno allegare alla fattura l’eventuale documentazione ulteriore (ad esempio, il biglietto d’ingresso alla fiera, il depliant del convegno) ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio “trasferta presso la sede del cliente XXX”) e il nominativo del dipendente/amministratore che ne ha fruito.

Noi suggeriamo comunque di intestare la fattura all’impresa/professionista e anche al dipendente/amministratore che ha fruito della prestazione.
Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l’inerenza è desumibile dalla documentazione interna (nota spese, da cui risulti anche la causale del viaggio).

Le imprese o i professionisti che intrattengono rapporti continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica: resta, in questo caso, l’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l’indicazione “corrispettivo non riscosso” al momento di ultimazione di ogni prestazione.

La Circolare Ministeriale esplicativa appena uscita prevede che l’Iva sulle spese di vitto e alloggio superiori a € 25,82 che sono considerate “spese di rappresentanza” (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerto a clienti) resti indetraibile.
Attenzione quindi all’unica fattura con 2 pasti sostenuta per una cena di un dipendente e di un cliente, che per metà è spesa commerciale con Iva totalmente detraibile, per metà invece è spesa di rappresentanza con Iva totalmente indetraibile. In tal caso forse è meglio continuare a farsi rilasciare una semplice ricevuta fiscale rinunciando a detrarre l’Iva al fine di evitare complicazioni contabili.

Per usufruire della detrazione è necessario richiedere l’emissione della fattura, non essendo sufficiente lo scontrino fiscale “parlante” o la ricevuta fiscale integrata con i dati del cliente. Ciò provocherà un aggravio degli adempimenti non solo per l’emittente (ristorante, bar, ecc.) che dovrà attrezzarsi per rilasciare le fatture richieste dal cliente ma anche per il cliente stesso, tenuto conto della necessità di registrare ciascun documento in Iva.

Sul punto però potremmo sfruttare l’art. 6 c. 6 del DPR 695/96 il quale, per le fatture di acquisto di importo inferiore a € 154,94, prevede la possibilità di effettuare la registrazione, anziché delle singole fatture (che devono essere soltanto numerate progressivamente), di un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
  • il numero attribuito dal destinatario a ciascuna fattura;
  • l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’IVA, distinti per aliquota.

2) CONTABILITA'

Le imprese e gli esercenti arti e professioni potrebbero essere agevolati nella tenuta della contabilità, mediante la modifica del piano dei conti, con l’introduzione, a partire dal 1° Gennaio 2009, dei seguenti sottoconti:
  • spese vitto e alloggio deducibili al 75 per cento;
  • spese vitto e alloggio dipendenti e collaboratori.
Le altre, considerate spese di rappresentanza, troveranno allocazione in detto conto.

3) DEDUCIBILITA' AI FINI REDDITUALI

Al fine di compensare la perdita di gettito IVA la legge ha previsto la parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, peraltro solo a partire dall’1.1.2009.

1) IMPRESE
Per quanto riguarda le imprese, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori e diverse da quelle relative al servizio di mensa e servizi sostitutivi, sono deducibili in misura pari al 75%.
Quindi le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti o collaboratori al di fuori del territorio comunale, escluse dalla nuova limitazione del 75%, continuano ad essere deducibili con i limiti stabiliti dall’art. 95 c. 3 TUIR (ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 ovvero 258,23 per le trasferte all’estero).

Analogamente non sono soggette al nuovo regime di deducibilità limitata le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande per le trasferte dei dipendenti o collaboratori nel territorio comunale. Tali somme, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente/collaborazione ai sensi dell’art. 51 c. 5 TUIR, costituiscono spese per il personale deducibili al 100%.

Per le spese di vitto e alloggio considerate spese di rappresentanza si applicano i due limiti: prima si calcola il 75% delle stesse poi di tale 75% si deduce un terzo in 5 anni.


2) PROFESSIONISTI

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande saranno dal 2009 deducibili in misura pari al 75% e, comunque, col limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. In altre parole prima si calcola il 75% e poi si controlla se questo importo rientra nel 2% dei compensi.

Analogamente per le spese di rappresentanza, il cui 75% rimane deducibile nel limite del 2% dei compensi.
Resta ferma la previsione del DL 223/2006 secondo cui le predette spese sono integralmente deducibili qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.

La limitazione alla deducibilità del costo (75% nel limite complessivo del 2% dei compensi annui) è invece applicabile al caso – più frequente – in cui le spese in esame sono sostenute direttamente dal professionista e addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente.

Per le spese di vitto ed alloggio sostenute in occasione della partecipazione a congressi e convegni, già deducibili solo al 50%, si applicano i due limiti: prima si calcola il 75% delle stesse poi di tale 75% si deduce il 50%.

4) ACCONTI 2009 E CONCLUSIONI

ACCONTI 2009

È’ prevista la solita inutile complicazione, di cui peraltro nessuno tiene conto, e cioe’ che, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009 (acconti di giugno/novembre 2009), come imposta del periodo precedente si dovrebbe considerare quella risultante applicando le nuove disposizioni.

CONCLUSIONI

Questa e’ un’ulteriore complicazione di cui proprio non sentivamo alcun bisogno. Valuti ogni contribuente se vale la pena in termini economici complicare le sue registrazioni per detrarre l’Iva, comunque se viene richiesta la fattura e’ obbligatorio detrarsela, pena la sua indeducibilità come costo. Se invece viene richiesta la sola ricevuta fiscale tale problema non sussiste.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

francesco - 02/03/2013

questa farraginosità della norma riflette esattamente la studpidità del legislatore.

Luigia - 10/12/2010

Il riferimento è indicato nell'articolo ed è l'art. 83 c. 28-bis DL n. 112/2008 conv. dalla Legge n. 133/2008 – Circ.Min. 5.9.2008 che recita: 28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»; b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.».

Gius - 10/12/2010

Grazie Luigia, chiedo venia se insisto. La mia perplessità emerge dalla seguente frase "....prima si calcola il 75% delle stesse poi di tale 75% si deduce un terzo in 5 anni". Orbene nei riferimenti che Lei cortesemente mi riporta non c'è traccia della deduzione del 75% delle spese, e di questo deducibile per un terzo in 5 anni. Insomma mi sembra la vecchia normativa rivisitata. Grazie per la cortese attenzione.

Gius - 10/12/2010

Sotto il paragrafo Deducibilità ai fini reddituali è scritto:- "Per le spese di vitto e alloggio considerate spese di rappresentanza si applicano i due limiti: prima si calcola il 75% delle stesse poi di tale 75% si deduce un terzo in 5 anni" Cortesemente si chiede la fonte normativa atteso che nè il 5 comma 109 Tuir, nè il 3 comma 95 Tuir riporta tale disposizione. Grazie.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.