HOME

/

MANOVRA 2008 - BANCHE, ASSICURAZIONI, COOPERATIVE, FONDI DI INVESTIMENTO - COSA CAMBIA

Manovra 2008 - banche, assicurazioni, cooperative, fondi di investimento - cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Articolo 82 della manovra ( D.L. 112 convertito il 5/8/2008 in attesa di pubblicazione sulla G.U.) .reca importanti modifiche alla tassazione di Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari e cooperative. In sintesi le novità che riguardano: Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai  fini IRES ed IRAP . - Deducibilità della variazione della riserva sinistri. - Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni . - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti . - Misure fiscali destinate alle società ed enti che esercitano  attività assicurativa . -  Imposta di registro contratti di locazione immobiliare. -  Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi

1) Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP

Viene prevista una parziale indeducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES ed IRAP, pari al 4% ; per il solo periodo in corso al 2008, tale percentuale scende al 3%.
L’ indeducibilità non opera nell’ambito del consolidato nazionale; in tal caso infatti gli interessi passivi sono deducibili, tra soggetti partecipanti, sino a concorrenza dell’ammontare di interessi passivi maturati a favore di soggetti  estranei al consolidato e gravanti sui soggetti partecipanti al consolidato.
Di tali modifiche che entreranno in vigore dal 2008 dovrà tenersene conto  in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.


2) Assicurazioni - Riserva sinistri - Acconti di imposta

Assicurazioni -  Deducibilità della variazione della riserva sinistri

Vengono previste diverse variazioni in ambito di riserva sinistri riferita ai contratti di assicurazione - rami danni:
• la deducibilità nell’esercizio della variazione della riserva passa dal 60% al 30% e l’ eccedenza di tale riserva puo’ essere riportata per 18 esercizi invece che i precedenti 9.

Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
Le banche e gli altri enti e società finanziarie dovranno anticipare una quota dell’imposta di bollo che passa dal 70% al 75% già a decorrere dall’anno in corso, all’85% per il 2009 ed al 95% per gli anni successivi.
Per le assicurazioni invece la percentuale dell’acconto passa dal 12,5% al 14% già a partire dall’anno in corso, al 30% per il 2009 ed al 40% per gli anni successivi.



3) Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti -

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

Diminuisce la percentuale di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che passa dallo 0,4% attuale allo 0,3% mentre l’eccedenza è deducibile in 18 esercizi invece che gli attuali 9.
Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso.

Misure fiscali destinate alle società ed enti che esercitano  attività assicurativa
Per il periodo d’imposta in corso l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita è aumentata allo 0,390% , mentre per il successivo periodo l’aumento passa dall’attuale 0,3% allo 0,350%.

4) Locazione immobiliare - IVA prestazioni ausiliarie - Fondi d’investimento immobiliare - Stock option

Imposta di registro contratti di locazione immobiliare

E’ previsto che si applichi un’imposta di registro pari all’1% per le locazioni di immobili strumentali e del 2% per le locazioni di immobili abitativi, poste in essere nell’ambito di gruppi bancari ed assicurativi, di società consortili e cooperative con funzioni consortili.
Le modalità verranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
Proroga al 1° gennaio 2009 dell’abrogazione dell’esenzione IVA sulle prestazioni di carattere ausiliario svolte nell’ambito di gruppi bancari,  assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni  esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti  parte di gruppi assicurativi , prevista dall’articolo 1, comma 262, della LF per
il 2008.

Disposizioni tributarie riguardanti taluni fondi d’investimento immobiliare
Sui fondi di investimento immobiliare chiusi, che presentano i requisiti di cui al  comma 18, è prelevata un’imposta patrimoniale pari all’1%, calcolata sull’ammontare del valore netto dei fondi.
L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Il prelievo non si applica ai fondi quotati nei mercati regolamentati o con un patrimonio pari almeno a 400 mln di euro, e qualora le quote sono detenute per almeno il 50% da enti di previdenza obbligatori ed enti non commerciali.
L’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati in dipendenza di cessione o rimborso di quote di partecipazione in fondi immobiliari chiusi “familiari”, è dovuta nella misura del 20%.


Abolizione di agevolazioni in materia di stock option
Le plusvalenze derivanti da stock options contribuiranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e saranno quindi sottoposti all’aliquota IRPEF  progressiva, in luogo dell’attuale aliquota del 12,5%, applicabile solo in particolari casi ed al verificarsi di specifiche condizioni.
La disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Tali redditi sono tuttavia esclusi dalla base imponibile calcolata a fini contributivi.


5) Cooperative a mutualità prevalente - Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci - Cooperative di consumo e consorzi

Cooperative a mutualità prevalente
Le cooperative a mutualità prevalente che presentano in bilancio debiti
per finanziamenti contratti con soci superiori a 50 mln di euro e eccedenti rispetto all’importo del patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile, dovranno destinare il 5% dell’utile netto al finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.
La disposizione in esame si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle  cooperative ai soci
Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e da loro consorzi ai propri soci persone fisiche, la ritenuta a titolo di imposta passa dal 12,5% al 20%.
Sono escluse le cooperative che presentano i requisiti della definizione di piccole e micro-imprese , cioè per le piccole cooperative quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; per le microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.


Cooperative di consumo e consorzi
Aumento dal 30% al 55% della quota di utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.
La norma decorre dal periodo d’imposta in corso e dovrà tenersene conto in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.