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MANOVRA 2008 - START UP

Manovra 2008 - start up

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L’articolo 3 della Legge di conversione del D.L. 112/2008 prevede l’esenzione di alcune plusvalenze da cessione di partecipazioni; nello specifico vengono esentate quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, di cui alla lettera c, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR n. 917 del 1986, nonché quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni o partecipazioni che rappresentino una partecipazione non qualificata al capitale o patrimonio della società di cui alla lettera c-bis, comma 1, dell’articolo 67 del TUIR n. 917 del 1986.
La legge di conversione del 5 agosto 2008 deve ancora essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

1) Start up

L’articolo 3  del D.L. 112 del 25/7/2008 convertito in legge in data 5 agosto 2008, prevede l’esenzione di alcune plusvalenze  derivanti da cessione di partecipazioni quali quelle realizzate  mediante cessione a titolo oneroso di :

  • partecipazioni qualificate (art.67 TUIR lett. c, comma 1)
  • partecipazioni che rappresentino una partecipazione non qualificata al  capitale o patrimonio della società(art. 67 TUIR  lett.c-bis, comma 1).
    Le partecipazioni che danno luogo alla esenzione della  plusvalenza realizzata sono quelle:
  •  in società di persone con esclusione delle  società semplici e degli enti ad esse equiparati
  •  in  società di capitali  (società per azioni e in accomandita per azioni,  società a responsabilità limitata,  società cooperative e  società di mutua assicurazione , nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; (art. 73, comma 1, lettera a) TUIR)

a condizione che siano  costituite da non più di sette anni e detenute da almeno tre anni.

L’esenzione è  subordinata alla condizione che dette plusvalenze devono essere reinvestite entro  due anni dal loro conseguimento, in società di persone o capitali di cui agli artt.  5 e  73, comma 1, lettera a),  TUIR n. 917 del 1986,

che svolgono la  medesima attività mediante sottoscrizione del capitale sociale o  l’acquisto di partecipazioni al capitale, purché si tratti di società  costituite da non più di tre anni (c.d. start-up).


L’ammontare dell’esenzione prevista non può superare il  quintuplo del costo sostenuto dalla società (le cui partecipazioni sono  oggetto di cessione),  nei cinque anni antecedenti la cessione, per  l’acquisto o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi  dagli immobili e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per le  spese di ricerca e sviluppo.

La norma non chiarisce se l'esenzione si applica al momento della vendita o se a posteriori dopo il reinvestimento entro i due anni, e non prevedendo l'emanazione di decreti attuati necessita di chiarimenti.

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