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FINANZIARIA 2008 - SETTIMA PARTE - AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI ,POSSIBILITÀ PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO AI APPLICARE L’IVA IN REGIME ORDINARIO , IMPUTAZIONE PROPORZIONALE DELL’AMMORTAMENTO DEI TERRENI (NORMA INTERPRETATIVA), WHITE LIST

Finanziaria 2008 - settima parte - agevolazione a favore delle aggregazioni professionali ,possibilità per le agenzie di viaggio e turismo ai applicare l’IVA in regime ordinario , imputazione proporzionale dell’ammortamento dei terreni (norma interpretativa), white list

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Continua l'esame del commento del disegno di legge Finanziaria 2008 n. 1817 

  • Agevolazione a favore delle aggregazioni professionali
  • Possibilità per le agenzie di viaggio e turismo ai applicare l’Iva in regime ordinario
  • Imputazione proporzionale dell’ammortamento dei terreni (norma interpretativa)
  • WHITE LIST

1) Agevolazione a favore delle aggregazioni professionali

Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni mobili e programmi informatici, nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

L’agevolazione spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura.
Non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale quali ad esempio le società di mezzi che si limitano a gestire costi senza condividere “ricavi e compensi”.
Il credito d’imposta è commisurato all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
Il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione in sede di versamenti diretti, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolabili.
Il credito di imposta avrà natura di sopravvenienza attiva e non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Verra’ emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per determinare le modalità di attuazione e stabilire le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l’aggregazione.

L’efficacia di questa disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea in quanto si potrebbe configurare come “aiuto di Stato” e non come misura di carattere generale .
(art.3 c. da 23 a 29)

2) Possibilità per le agenzie di viaggio e turismo ai applicare l’Iva in regime ordinario

Alle agenzie di viaggio e turismo è data la possibilità di applicare l’Iva secondo il regime ordinario, limitatamente alle prestazioni alberghiere, all’organizzazione di convegni congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente.
L’esigenza di tale modifica scaturisce dal fatto che la possibilità di detrarre l’Iva assolta sulle prestazioni alberghiere (Finanziaria 2007 art.1 c. 304 e 305), inerenti alla partecipazione di congressi e convegni fruite nei giorni di svolgimento degli stessi, attualmente è esclusa nel caso in cui i cosiddetti “pacchetti congressuali” siano acquistati dalle agenzie di viaggi e turismo, le quali in base a quanto disposto dall’art. 74 ter del DPR 633/72, hanno l’obbligo di fatturare come prestazioni di servizi unica tutti i servizi contenuti nel predetto pacchetto congressuale.
L’efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.
(art.3 c. 30 che modifica l’art. 74 ter con l’aggiunta di un nuovo comma)

3) Imputazione proporzionale dell’ammortamento dei terreni (norma interpretativa)

Viene chiarito che le quote di ammortamento fiscalmente dedotte sino a tutto il periodo d’imposta 2005, devono essere imputate proporzionalmente in base alle percentuali di costo del terreno e del fabbricato.
L’interpretazione è valida anche per i fabbricati condotti in leasing e serve a non rendere la norma retroattiva.
Si ricorda che il D.L. 4/7/2006 n. 223 ha introdotto una disposizione volta ad evitare la deducibilità fiscale degli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali nonché delle aree ad essi pertinenziali. Cio’ ha comportano, ai fini fiscali, lo scorporo del valore dei terreni, determinato in via forfetaria in misura pari al 30% del costo del fabbricato industriale o del 20% per le altre tipologie, e la contabilizzazione di ammortamenti con riferimento al valore del terreno scorporato che, in base a questa nuova interpretazione, possono essere inferiori a quelle fiscalmente deducibili.
(art.3 c. 32)

4) WHITE LIST

La norma ha lo scopo di riformulare la disciplina antielusiva eliminando il criterio della ridotta tassazione, per stabilire quali paesi sono da considerare con regime fiscalmente privilegiato e quindi appartanenti alla black list, creando in sostituzione delle “white list” basate non sul criterio della tassazione dei redditi ma sulla scambio di informazioni esistente fra i paesi.
La white list accoglierà gli Stati e i territori che assicurino, sulla base di idonee convenzioni, uno scambio di informazioni effettive e il piu’ ampie possibile.
Le norme antielusive saranno esclusivamente finalizzate a contrastare i comportamenti rivolti a localizzare i redditi in paesi esteri per evitare di pagare le imposte nazionali.
La white list verrà predisposta con un apposito decreto ministeriale.
(art. 3 c. 33, 34, 35,36,37)
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