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FINANZIARIA 2008 - QUINTA PARTE - L'IRAP SI SGANCIA DAL REDDITO E VA DIRETTAMENTE ALLA REGIONE

Finanziaria 2008 - quinta parte - l'IRAP si sgancia dal reddito e va direttamente alla regione

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L’IRAP SI SGANCIA DAL REDDITO E VA DIRETTAMENTE ALLA REGIONE
Le modifiche si prefiggono di sganciare la base imponibile IRAP da quella concernente le imposte sul reddito.

A tale scopo sono state eliminate nell’IRAP le variazioni fiscali e modificata la base imponibile per avvicinarla maggiormente, nei vari settori, ai criteri adottati in contabilità per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.
La nuova Irap nell’intento del legislatore, costituirà il primo esempio di imposta diretta la cui base imponibile deriverà per intero dai dati del bilancio e rispetto a prima semplificherà l’autoliquidazione l’accertamento del tributo; inoltre non saranno più necessarie rilevazioni in bilancio per imposte differite IRAP.
Questa semplificazione sarà estesa anche alle imprese che adottano gli IAS sia per obbligo che per scelta.
Le modifiche in esame hanno anche lo scopo di trasformare l’IRAP da tributo erariale a tributo regionale e a tale scopo verrà prevista una dichiarazione separata da quella per le imposte sul reddito che seguira’ anche un invio diverso: dal 2008 andrà infatti indirizzata direttamente alla regione o provincia di domicilio fiscale del contribuente.

Ma vediamo come si calcolerà la nuova base imponibile:

1) Per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali ed enti commerciali e per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali

L’imponibile  Irap è dato dalla differenza tra le macroclassi A e B del Conto Economico;

dalla macroclasse B si esclude:

– voce B9) per il personale;
– voce B.10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
– voce B.10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
– voce B12) accantonamenti per rischi;
– voce B13) altri accantonamenti;

vanno esclusi dai componenti negativi:

– voci diverse da B9 per quanto riguarda i costi per il personale;
– i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
– la quota interessi dei canoni di leasing;
– gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- per il calcolo della base imponibile, i valori delle macroclassi A e B devono essere quelle risultanti dal conto economico; in tal maniera non si considerano le variazioni fiscali;
- le plusvalenze verranno considerate in modo integrale nel calcolo della base imponibile, anche se si è proceduto ad una rateizzazione per quanto riguarda l’Ires;

2) Per le imprese individuali e le società di persone

la base imponibile scaturisce dalla differenza tra:
- ricavi di cui all’art.85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR;

si aggiungono le variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR;

si sottraggono:

– il costo delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
– costi per servizi;
– ammortamenti;
– canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali;
- non si possono dedurre i costi del personale, anche se sono presenti in voci diverse da B9);
- i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- la quota interessi dei canoni di leasing;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Per entrambe le categorie di soggetti, sono previste le seguenti disposizioni:
- deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato (ex art. 11, comma 1, lett. a) € 4.600;
- deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (ex art. 11, comma 1, lettera a) € 9.200;
- gli importi massimi ammessi in deduzione in base all’ammontare della base imponibile, sono € 7.350, € 5.500, € 3.700 ed € 1.850 (ex art. 11, comma 4-bis);
- per ogni lavoratore dipendente è ammessa una deduzione pari ad € 1.850 (ex art.11, comma 4-bis1);
- l’aliquota IRAP passa al 3,90%;
- per le imprese agricole l’aliquota è del 1,9%;
- le novità cominceranno ad essere applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

3) Presentazione della dichiarazione Irap separata e direttamente alle regioni

Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
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