News Pubblicata il 02/07/2019

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Welfare fruibile in anni successivi, quando si tassa?

Premio di risultato convertito in welfare. Risposta dell'Agenzia nell'interpello 212 2019.



L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti nell’interpello n. 212/2019  sul welfare aziendale  convertito dal premio di risultato e fruito entro 2 anni.

Il caso riguarda un istituto bancario il cui  contratto collettivo  aziendale permette di convertire il premio di risultato detassabile in welfare (previdenza complementare, assicurazione sanitaria, baby-sitting, assistenza ad anziani, buoni spesa). Oltre a cio l'azienda garantire un ulteriore credito per i dipendenti con figli

 La fruizione di questi servizi , tra cui l'abbonamento ai trasporti , esteso anche ai familiari, viene garantita entro due anni ma con opzione entro l'anno precedente . In caso di mancata fruizione del welfare  l'importo corrispondente viene destinato al fondo di previdenza complementare pena la perdita 

Prima della stipula dell'accordo integrativo , l'azienda chiede nell'interpello  due chiarimenti:

  1. qual'è il momento in cui va  preso in considerazione  il  premio  di risultato convertito in welfare e goduto successivamente, ai fini del rispetto del limite di 3mila euro annui e della tassazione 
  2. se tra i  familiari beneficiari si possono ricomprendere i conviventi di fatto.

L'Agenzia  sul primo punto risponde che il problema del momento impositivo  non è collegato al limite di 3.000 euro previsto dalla legge 208/2015 quale massimo ammontare di premio detassabile (e quindi convertibile) erogato al dipendente in ciascun anno d’imposta.  Riprendendo il paragrafo 4.11 della circolare 5/E 2018 L'Agenzia spiega che  la fruizione dei benefit di due anni precedenti non è un problema perche il limite si verifica al momento in cui il lavoratore esercita l'opzione in ciascuna annualita .  Inoltre specifica che il momento della percezione, invece, nel rispetto del principio di cassa, è legato alla scelta del singolo benefit sulla piattaforma informatica di gestione del welfare.

In tema di diritto dei  conviventi di fatto  invece l'Agenzia afferma che non possono essere  ricompresi tra i  familiari in quanto la legge Cirinnà n. 76/2016 ha previsto ai fini civilistici e fiscali l’equiparazione delle unioni civili con il matrimonio , ma cio non è avvenuto per le convivenze.

Fonte: Il Sole 24 Ore


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 212 del 27 giugno 2019

TAG: La rubrica del lavoro Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro