Normativa Pubblicata il 12/05/2017

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F24 e visto di conformità: decorrenza delle nuove disposizioni

L'Agenzia, con Risoluzione del 04.05.2017 n. 57, fornisce chiarimenti in merito alla decorrenza delle novità introdotte dal Dl n. 50/2017 in tema di visto di conformità e deleghe di pagamento



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 57 del 04/05/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate

Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 4 maggio 2017 n. 57, in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (Manovra correttiva 2017) in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari.

Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.

Al riguardo, si osserva che l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’articolo 67 del provvedimento in esame, a mente del quale «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», ossia il 24 aprile 2017. Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali previsti dall’ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. l’articolo 11 delle preleggi), se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.

Per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.

Infine si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 04.05.2017 n. 57
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Versamenti delle Imposte