Speciale Pubblicato il 15/11/2023

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Ravvedimento speciale: verso la proroga al 20.12.2023

di Redazione Fisco e Tasse

Un esempio di ravvedimento speciale che mostra la complessità della procedura: possibile proroga al 20 dicembre in arrivo con pagamento unico



Il 14 novembre la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al DDL di conversione del DL n 132/2023 che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla L. 197/2022.  

Il testo dell'emendamento recita precisamente: "I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.".

Si attende l'approvazione definitiva.

Ricordiamo che il Ravvedimento speciale previsto dall' art. 1commi da 174 a 178 della L. di bilancio 2023 è una sottospecie del ravvedimento operoso e serve, solo nel caso di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per definire una violazione sostanziale, ad es. una Dichiarazione dei redditi presentata ma infedele

E' il caso di coloro i quali, ad es., hanno dimenticato un affitto, un reddito e non hanno naturalmente pagato le relative imposte.

In questi casi occorrera' presentare una Dichiarazione integrativa entro il 31.3.2023.

Attenzione, il termine è stato prorogato al 30 settembre che cadendo di sabato slitta ulteriormente al 2 ottobre.

Ora si attende la conferma dell'emendamento che rimetterebbe in pista tanti contribuenti che non hanno finalizzato per tempo la procedura.

In sintesi il ravvedimento speciale: 

riguarda le dichiarazioni presentate sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti;

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Benefici del Ravvedimento speciale rispetto all'ordinario

Il ravvedimento comporterà il pagamento delle imposte, degli interessi legali e delle sanzioni, queste ultime pero' ridotte ad 1/18 del minimo; in generale la sanzione minima per dichiarazione infedele è del 90%, pertanto (90% : 18)= 5%. 

Bisogna calcolare anche le eventuali altre sanzioni sulle violazioni prodromiche (es.: fatturazione omessa o infedele, detrazione indebita dell'Iva, ecc.) sulle quali sanzioni opera sempre la riduzione ad 1/18esimo ma senza potersi avvalere del cumulo giuridico (ad es.: piu' violazioni uguali hanno ciascuna una autonoma sanzione).

Il termine di versamento è il 31 marzo 2023, prorogato al 30 settembre ossia 2 ottobre, oppure mediante rateazione in 8 rate trimestrali (sono tutte slittate per la proroga al 30 settembre) all'interesse del 2% annuo; si può pagare facendo ricorso alla compensazione

Sempre entro il, 31 marzo 2023 termine prorogato al 30 settembre ossia 2 ottobre,è necessario rimuovere l’inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.

Il ravvedimento speciale non opera per le violazioni formali e per la Sanatoria Avvisi bonari, ed è consentito a condizione che alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (entro il 31 marzo 2023 prorogata al 2 ottobre) le violazioni non risultino contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazione, compresi gli atti di irrogazione delle penalità e quelli di contestazione, nonché attraverso gli avvisi bonari (o direttamente la cartella di pagamento) relativi alle somme dovute.

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Un esempio di Ravvedimento speciale

Non e' così semplice predisporre il Ravvedimento speciale.  Vediamolo in dettaglio.

L'ipotesi di partenza è:

Cosa occorre fare?

1 occorre predisporre la Dichiarazione integrativa contenente il maggior reddito di fabbricati per € 20.000, maggiore imposta 10% = € 2.000;

2 entro il 31.3.23 (termine prorogato al 2 ottobre) presentare l'integrativa e predisporre e pagare l'F24;

3 F24: oltre ai 2.000 euro, cod. tributo 1842,  occorre versare sanzioni e interessi; la sanzione, normalmente la minima, e' del 90%, ma in caso di cedolare secca e' del doppio, il 180%,  ridotta ad 1/18 diventa del 10%, cioe' € 200, codice tributo TF49;

4 poi occorre calcolare gli interessi a giorni, sulla base dei tassi legali a partire dal 30.6.2019 fino al 31.3.2023 (2 ottobre 2023), sono 5 calcoli diversi, importo € 58,88 (se calcolato fino al 31.03), cod. tributo 1992; Il totale F24 da pagare al 31.3.2023 sarebbe pertanto € 2.258,88.

5 se si opta per la rateazione trimestrale in 8 rate occorre dividere per 8 il totale di 2.258,88, maggiorare le rate, a cominciare dalla seconda, degli interessi a giorni al tasso del 2%.

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TAG: Pace fiscale 2023