Nella sostanza se i dati già comunicati dall’ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo modello:
‒ entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
‒ completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
La comunicazione non è comunque richiesta, anche qualora le variazioni riguardino il “Rappresentante legale” e i “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero il mod. AA7/10.
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