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CREDITO INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI: LE ESCLUSIONI

Credito investimenti beni strumentali nuovi: le esclusioni

Chiarimenti delle Entrate su esclusione dal credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per le imprese operanti in concessione e tariffa

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Con il Principio di diritto n. 7 dell'11 aprile con oggetto "credito d'imposta  per investimenti  in beni strumentali nuovi  –  Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa – Articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" le Entrate chiariscono il perimetro di esclusione dell'agevolazione in oggetto.

Viene ricordato che, l'articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Tra le esclusioni stabilite dal predetto comma 1053 vi è, per quanto qui rileva, quella concernente i ''beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti''.

In merito, è stato chiesto se i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall'ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall'utenza, rientrino nell'esclusione recata dal comma 1053. 

Al riguardo, si evidenzia che il riferimento testuale alle imprese operanti ''in concessione'' e ''a tariffa'' va interpretato tenendo conto dell'evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati. 

Per identificare il perimetro delle suddette ''imprese operanti in concessione e a tariffa'' nei settori menzionati nel citato comma 1053, pertanto, occorre valorizzare la ratio dell'agevolazione e non solo il tenore letterale della norma.

La finalità del credito qui in esame è quella di incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l'impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi. 

Pertanto, coerentemente alla suddetta ratio e alle norme che rilevano ai  fini in esame, non  possono essere considerate destinatarie del  credito d'imposta le imprese ''concessionarie'' (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:

  • (i) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
  • (ii) sono previsti meccanismi  (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi. L'appuramento delle suddette condizioni implica una valutazione di carattere fattuale che esula dal perimetro delle attività esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

Allegato

Risposta AdE 7 del 11.04.2023 - Principio di Diritto
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