Pubblicato il 05/08/2011
Chiusura delle liti pendenti: Istituzione del codice tributo
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti; Risoluzione del 5/08/2011 n. 82
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 5/08/2011 n. 82 ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
L’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, dispone che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Ciò premesso, al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme relative alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
L’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, dispone che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Ciò premesso, al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo:
- “8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.
Leggi tutti gli articoli in Normativa
Articoli correlati:
Pubblicato il 15/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 17/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 24/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 07/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 04/05/2012
Speciali
Pubblicato il 17/04/2012
Speciali
Pubblicato il 09/08/2011
Rassegna stampa
Pubblicato il 26/04/2012
Normativa
Documenti Business Center
