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APPALTI E SOMMINISTRAZIONE ILLECITA: NOVITÀ DALLA CASSAZIONE

Appalti e somministrazione illecita: novità dalla Cassazione

Nuovo orientamento della Cassazione: negli appalti ad alto utilizzo di manodopera va valutata piu attentamente l'effettiva assunzione di rischio di impresa

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20591 del 2024, ha trattato una controversia riguardante la distinzione tra appalto e somministrazione illecita di manodopera, con particolare riferimento agli appalti  pesanti ovvero ad alto utilizzo di manodopera ( definiti labour intensive nella sentenza).

 La decisione, che coinvolge l'Agenzia delle Entrate e una S.r.l., offre  un nuovo orientamento sull'applicazione delle  normative relative alla somministrazione di manodopera  con conseguenze sulla deduzione IVA e dei costi.

1) Appalti e somministrazione illecita: la controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno di imposta 2015, che contestava alla S.r.l. la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per prestazioni di facchinaggio, consulenze e rimborsi vari, ritenendoli indebiti e configuranti illecita somministrazione di manodopera.

Ricordando che la normativa italiana distingue tra appalto e somministrazione di lavoro sulla base della capacità dell'appaltatore di organizzare i mezzi necessari e assumere il rischio d'impresa, la Corte ha sottolineato che negli appalti labour intensive cioè ad alto utilizzo di manodopera , come nel caso in questione (prestazioni di facchinaggio) l'autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore sui propri dipendenti è cruciale per qualificare l'appalto come genuino.

L'ordinanza della Cassazione segna un'evoluzione del pensiero giurisprudenziale, stabilendo che negli appalti "leggeri", caratterizzati da una elevata presenza di manodopera, è sufficiente che l'appaltatore gestisca effettivamente i propri dipendenti. Al contrario, se all'appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, il contratto è nullo, con l'impossibilità di detrarsi l'IVA e di dedurre i costi ai fini delle imposte dirette.

 Nel caso in esame non è stata valutata la effettiva  realizzazione di un risultato autonomo da conseguire attraverso un'organizzazione effettiva e autonoma del lavoro.

Da sottolineare inoltre per la Cassazione  che i compensi agli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci, pena la nullità del contratto e l'indeducibilità delle spese correlate. Anche per questo aspetto la decisione impugnata è stata cassata 

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2) Appalti e somministazione illecita: conclusioni e riferimenti normativi

L'ordinanza stabilisce un nuovo principio di diritto, superando e chiarendo quanto previsto nella sentenza 18455 del 28 giugno 2023.

«Ai fini della valutazione della deduzione di componenti negativi di reddito ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 446/1997 e dell’esclusione dalla base imponibile ex art. 26

bis della L. 196/1997 e detrazione dell’IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all’art.1655 cod. civ. e l’illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio di impresa e di direzione ed organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell’appaltatore, tenendo presente che l’organizzazione può anche essere minima negli appalti cd. “leggeri” a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, mentre negli appalti cd. “labour intensive” il requisito si sostanzia soprattutto nell’esercizio del potere direttivo dei mezzi e materiali.».

Il motivo  di ricorso viene quindi  accolto, perché nella fattispecie,  il giudice non  ha valutato il primo requisito, ossia l’assunzione o meno di rischi da parte dell’appaltatore, concorrente e necessario insieme alla direzione ed organizzazione al fine di consentire all’interprete di distinguere tra l’esistenza di un appalto genuino e l’illecita somministrazione di manodopera.

 La Corte di Cassazione ha accolto dunque  il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le contestazioni relative alla qualificazione dell'appalto e alla deduzione dei costi per consulenze. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per un nuovo esame conforme ai principi espressi.

Riferimenti Normativi

  • D.Lgs. 276/2003, art. 29: Regolamenta il contratto di appalto e la somministrazione di lavoro.
  • Codice Civile, art. 1655: Definisce il contratto di appalto.
  • D.P.R. 633/1972, art. 19: Dispone sulla detrazione dell’IVA.
  • D.Lgs. 446/1997, art. 5, comma 3: Regola la deduzione dei costi.

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