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ACCOLLO FISCALE SOLO CON PAGAMENTO SENZA COMPENSAZIONE: L'AGENZIA CHIARISCE

Accollo fiscale solo con pagamento senza compensazione: l'agenzia chiarisce

Il debito dell'accollante deve essere paganto in denaro e non può essere compensato: le Entrate chiariscono il divieto di compensazione per l'accollo tributaria

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Con la Risposta n 291 del 12 novembre le Entrate chiariscono l'accollo del debito d'imposta altrui e il divieto di compensazione (Art. 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997)

La ''società promotrice'' istante rappresenta di voler costituire una Rete di Impresa, denominata ''[BETA] Rete Integrata per la Gestione Tributaria e la Compensazione Fiscale'', con l'obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d'imposta tra i partecipanti.
Precisa che il contratto di rete prevede, tra gli obiettivi principali, la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturato

Afferma che «intende utilizzare il modello F24 con indicazione del codice tributo ''50'' (coobbligazione) per effettuare compensazioni tra soggetti retisti, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la Rete e i retisti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale di ciascun aderente».
Tanto premesso, l'istante chiede se:
1) sia «legittimo e fiscalmente conforme effettuare la compensazione dei crediti tributari tra i retisti, ai sensi del contratto di rete stipulato, utilizzando il codice tributo ''50 coobbligazione'' »;
2) l'«operazione, realizzata sulla base di rapporti contrattuali tra i retisti e la Rete (es. appalto), possa rientrare tra le forme ammesse di gestione condivisa della fiscalità»;
3) tale «pratica non configuri un accollo fiscale (ex art. 8, comma 2, Legge 212/2000) ma piuttosto l'impiego di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti che cooperano sulla base di un contratto di rete con oggetto fiscale»

In sintesi le entrate specificano che, la compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore, l'operazione è ammessa solo se il pagamento avviene senza compensazione. 

1) Divieto di compensazione: l'agenzia chiarisce

Le Entrate ricordano che l'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) stabilisce che: «È ammesso l'accollo
del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

In base poi all'articolo 1 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, «1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. (sottolineatura aggiunta, ndr.). [...]».
Dalla lettura congiunta delle due norme appena menzionate discende che l'accollo, in ambito tributario, è consentito unicamente al verificarsi della seguente condizione:

  • il debito dell'accollato deve essere estinto senza che si ricorra all'utilizzo della compensazione di crediti facenti capo al soggetto accollante.

In tal senso si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante» 

Sul tema la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 aveva già chiarito che la compensazione ex art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non trova applicazione nell'ambito dell'accollo in quanto la stessa è ammessa soltanto «[...] per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi», tant' è vero che « deve negarsi [...], in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario». 

Ciò con la precisazione che, al verificarsi di tale circostanza (così come previsto al comma 3, dell'articolo 1 del d.l. n. 124 del 2019), «I versamenti

[...] si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. [...] [e] si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Giova in ultimo sottolineare come le indicazioni appena richiamate siano in linea con quelle già fornite con la recente risposta a interpello n. 246, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate lo scorso 17 settembre 2025.

A fronte della specifica richiesta di un contribuente il quale domandava se ''il modello operativo'' adottato, in cui il «retista A provvederà a pagare

debiti tributari riferiti al retista B utilizzando crediti fiscali riferibili al retista A», fosse o meno estraneo all'accollo tributario è stato evidenziato come tale modello «[...] prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari (elementi la cui valutazione non è oggetto

del presente interpello, restando al riguardo impregiudicata ogni attività di controllo) configuri un illegittimo accollo fiscale» (sottolineatura aggiunta, ndr.).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che lo schema operativo proposto dall'istante configuri una compensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi, la quale, stante la normativa vigente, è vietata.

Fonte immagine: Agenzia Entrate
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