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POLIZZA CATASTROFALE: CALENDARIO RITOCCATO DAL MILLEPROROGHE 2026

Polizza catastrofale: calendario ritoccato dal Milleproroghe 2026

Polizza catastrofale 2026: facciamo il punto sul calendario e ripiloghiamo le norme sugli incentivi che spettano se si stipula

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Il Decreto Milleproroghe 2026 in conversione in legge è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.

Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:

  • entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuniLeggi anche: Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo,
  • entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
  • l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

1) Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula

L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT. 

In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.     

Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinario,
  • attrezzature industriali e commerciali.
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