HOME

/

IVA PER CASSA, L'AGENZIA CHIARISCE ALCUNI DUBBI

Iva per cassa, l'Agenzia chiarisce alcuni dubbi

I soggetti che hanno adottato il regime dell'Iva per cassa già dal 01/12/2012 devono comunicare tale scelta con il modello IVA 2013 barrando la casella del rigo VO15

Ascolta la versione audio dell'articolo
Come noto, il cd “Decreto Crescita” (art. 32-bis,DL 83/2012) ha introdotto il nuovo regime di “Iva cassa” prevedendo l’“esigibilità differita” dell’IVA per le cessioni/prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di soggetti passivi IVA.
Al riguardo, con la recente CM 1/2013 l’Agenzia ha ufficializzato i chiarimenti forniti in occasione dei consueti incontri con la stampa specializzata.

1) Cessione del credito

Il primo quesito affrontato dalle Entrate ha per oggetto la cessione di un credito, inquadrabile tra le prestazioni di servizi, per la quale si è chiesto se la stessa cessione integri di per sé l’esigibilità dell’IVA.
Sul punto l’Agenzia precisa che la cessione del credito non realizza il presupposto dell’esigibilità dell’IVA in quanto l’incasso del corrispettivo della cessione del credito non è assimilabile al pagamento della fattura dell’operazione originaria. Pertanto, il contribuente che trasferisce il credito avrà l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto in quanto è da tale momento che l’IVA:
  • relativa al corrispettivo per la cessione del credito diviene esigibile;
  • viene inclusa, in caso di opzione da parte del cedente, nella liquidazione del periodo.
In alternativa, il cedente, che non vuole farsi carico del predetto onere e non intende incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

2) Pagamento con mezzi diversi dal contante

La seconda questione affrontata dalle Entrate riguarda il momento in cui si considera effettuato il pagamento con mezzi diversi dal contante.
Sul punto, l’Agenzia conferma che nel caso di pagamento mediante bonifico bancario, assume rilevanza il momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca.
Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”.

3) Note di variazione

Il terzo quesito riguarda la rilevanza delle note di variazione emesse/ricevute dal contribuente che opta per il regime di IVA per cassa.
Sul punto, l’Agenzia precisa che se le note di variazione sono emesse/ricevute:
  • prima dell’ incasso/pagamento ovvero entro 1 anno dall’operazione: le stesse aumentano o diminuiscono l’IVA “differita”;
  • dopo l’incasso/pagamento della fattura e decorso 1 anno dall’operazione: l’imposta va “conteggiata” nella prima liquidazione Iva utile.

4) Separazione attività

L’ultima questione affrontata dalle Entrate ha riguardato l’esclusione di alcune operazioni attive dall’ambito applicativo dell’IVA di cassa, e la conseguente possibilità di separazione delle attività al fine di non subire eccessive penalizzazioni sul fronte della detrazione dell’IVA.
Sul punto, l’Agenzia precisa che il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento opera per tutti gli acquisti (comprese le operazioni attive escluse dal nuovo regime) a meno che le operazioni attive/passive escluse dal regime costituiscano attività separate.

5) Assonime

Inoltre, in materia è di recente intervenuta anche Assonime che con la circ. 6/2013 osserva che:
  • per verificare la soglia di 2 milioni di euro si deve tenere conto, dal 2013, anche delle operazioni extraterritoriali per le quali è diventata obbligatoria l'emissione della fattura;
  • per individuare le operazioni escluse dal regime, in quanto poste in essere nei confronti di clienti che non agiscono nell'esercizio d'impresa o di arte o professione, può essere utile l'obbligo di indicare in fattura, a seconda dei casi, la partita IVA o il codice fiscale del cliente;
  • in caso di cessazione dell'attività, nell'ultima dichiarazione IVA relativa all'anno di cessazione, occorre tenere conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali non si sia ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.