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FONDO IMPIANTI DI RISALITA: DOMANDE ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Fondo impianti di risalita: domande entro il 15 settembre

Tutte le regole per le domande di finanziamento a valere sul fondo per impianti di risalita per i codici ATECO: 49.39.01, 93.11.30, 93.11.90

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E' in scadenza il giorno 15 settembre il termine di presentazione delle domande per il fondo impianti di risalita.

Ricordiamo che il termine originario del 21 agosto era stato appunto prorogato al giorno 15 settembre.

Le regole di presentazione delle domande sono contenute nell'avviso n 12223 del 27 giugno del Ministero del Turismo.

Si precisa che, nel contesto del “Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale”  l'Avviso di cui sopra specificava la finalità di sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

Per il perseguimento di tali finalità le risorse stanziate sul Fondo possono essere altresì destinate alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili od obsoleti e allo sviluppo di progetti di snow-farming.

Con il Decreto interministeriale prot. n. 7297 dell’11 aprile 2023 recante il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Fondo impianti di risalita: i beneficiari

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le Imprese – e loro aggregazioni dotate di personalità giuridica già costituite nella forma di consorzi, reti d’impresa costituite in forma di “rete soggetto” e società consortili – impegnate, anche in via non prevalente, in attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO e imprese di innevamento artificiale.

Con riguardo ai codici ATECO 93.11.30 e 93.11.90, purché riferiti a imprese esercenti attività e gestione impianti di risalita:

  • 49.39.01 » Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
  • 93.11.30 » Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 93.11.90 » Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

Si precisa che:

  • con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nei Codici Ateco 93.11.30 e 93.11.90, tale attività di gestione di impianti di risalita a fune e/o impianti di innevamento artificiale deve chiaramente desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni ed altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico;
  • con riferimento alle imprese esercenti attività ricadenti nel Codice Ateco 49.39.01, l’attività di gestione di impianti di innevamento artificiale deve desumersi dal bilancio di esercizio sia con riferimento alle immobilizzazioni e altri costi capitalizzati esposti nello stato patrimoniale, sia con riferimento alle voci di costi e ricavi desumibili dal conto economico.

I soggetti beneficiari devono possedere, alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (1° gennaio 2023) a pena di inammissibilità delle relative istanze, i seguenti requisiti di ammissibilità:

  • a) avere sede operativa in Italia al momento del pagamento dell’aiuto;
  • b) svolgere una delle attività individuate dall’articolo 3, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai
  • sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;
  • c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
  • d) non avere procedure concorsuali pendenti;
  • e) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • f) non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  • g) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del predetto Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
  • h) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale.
  • i) risultare attivi alla data del 31 dicembre 2021. Tale requisito deve permanere, a pena di revoca del contributo, per tutta la durata dell’investimento;
  • j) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
  • k) avere soci, amministratori e direttori tecnici non condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), dell’articolo 80, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016;
  • l) non essere destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano
  • di rientro;
  • m) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. “clausola Deggendorf”);
  • n) possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, non essendo soggette all’applicazione di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • o) possedere idonea capacità operativa e amministrativa da documentare all’interno della proposta progettuale onde poter assicurare un’efficace attuazione e gestione del progetto da realizzare;
  • p) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso, comprovata da un indice di bilancio pari ad almeno lo 0,05 calcolato come media aritmetica del rapporto tra i valori di bilancio degli ultimi due esercizi relativi alla voce Patrimonio Netto (PN) ed il costo complessivo del progetto (CP) al netto dell’aiuto richiesto (C), che dovrà essere dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dimostrata e prodotta all’Amministrazione in fase di controllo.
  • q) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile
  • r) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
  • s) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  • t) non essere iscritto nel casellario informatico dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto;
  • u) presentare un intervento progettato in forma economicamente sostenibile e nel rispetto delle NTC 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, così come modificato dal successivo Decreto del 9 marzo 2023.

Attenzione il possesso dei requisiti è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3 dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Fondo impianti di risalita: domande entro il 15.09

La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui all'articolo 10 del presente avviso, deve essere presentata dalle ore 12.00 del 21 luglio ed entro le ore 13.00 del 15 settembre (termine originario era il 21 agosto) utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE. 

La piattaforma viene resa fruibile comprensiva della relativa manualistica all’indirizzo internet:

I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.

Fondo impianti di risalita: riepilogo delle norme

Ricordiamo che la misura di cui si tratta è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1 gennaio, con ll'articolo 1, comma 592, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo di ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento, con una dotazione di:

  • 30 milioni di euro per l'anno 2023, 
  • 50 milioni per l'anno 2024,
  • 70 milioni per l'anno 2025 
  • 50 milioni per l'anno 2026, 

da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane.
In particolare si prevede che le risorse possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. 

E' inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per progetti di snow-farming.

Che cos'è lo snow farming

Si precisa che la pratica innovativa dello snow-farming consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede:

  • la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, 
  • la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, 
  • il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

Si precisa che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISMO TURISMO

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