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CONTRATTI COMMERCIO: 2^TRANCHE IN BUSTA PAGA A MARZO

Contratti commercio: 2^tranche in busta paga a marzo

Seconda tranche una tantum da 150 euro nella busta paga di marzo ai lavoratori del commercio- terziario, in attesa del rinnovo dei CCNL. Precisazioni da Confcommercio.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le organizzazioni sindacali del settore commercio Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,  e le organizzazioni datoriali:

  • Confcommercio, 
  • Federdistribuzione, 
  • Confesercenti e 
  • Associazioni delle cooperative del terziario 

 hanno ripreso nell'ultima settimana di gennaio 2023,  le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi del macro-settore Commercio  terziario distribuzione servizi, distribuzione moderna organizzata e distribuzione cooperativa, scaduti alla fine del 2019.  Questi CCNL  interessano più di 3 milioni e mezzo di lavoratori , la più vasta platea di lavoratori del settore privato in Italia.

Visto il grande ritardo del rinnovo e la forte inflazione degli ultimi mesi le parti sociali hanno concordato lo scorso  12 dicembre 2022  aumenti anticipati in busta paga  e una indennità una tantum. Si tratta di un anticipo sugli aumenti che saranno  poi definiti con i  rinnovi di ciascun contratto .(vedi i dettagli dell'accordo all'ultimo paragrafo).

 Si ricorda  infatti che nel settore esistono 4 contratti  collettivi  principali che fanno riferimento alle maggiori associazioni rappresentative dei  datori di lavoro:

 I sindacati hanno anche ribadito la richiesta di ulteriori incrementi degli stipendi per adeguare il potere d'acquisto almeno all'inflazione e il miglioramento di altri aspetti contrattuali come welfare,  inquadramento professionale delle nuove professionalità e riforma dei sistemi di classificazione organizzazione del lavoro, prevenzione dei rischi, salute e sicurezza, formazione professionale, appalti , conciliazione vita lavoro, sostegno alla genitorialità, lavoro agile, politiche di genere

Il presidente di Fisascat Cisl Guarini ha chiesto anche  «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori».

Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023

E' stato messo a punto  il 12 dicembre 2022  un protocollo d’intesa comune che interviene intanto, parzialmente,  sugli aspetti economici  per tutti i contratti sopracitati prevedendo:

  1. una indennità  una tantum  di 350 euro lordi  (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale 
  2. un acconto sull’aumento delle retribuzioni a  partire dal 2023. 

In particolare, l'una tantum sarà riconosciuta come segue:

  •  200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 
  • 150  euro nella busta paga  di marzo. 

Le retribuzioni aumenteranno invece, a partire  da aprile 2023 con 30 euro  mensili per la paga base.  

Nel complesso quindi per la paga base del livello medio  ci  dovrebbero essere  entro fine 2023 circa 710  euro in più.

Contratti commercio: 2^ tranche e  precisazioni 

Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti  troveranno la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali  conguagli riferiti  alla prima tranche.

Gli importi  sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati  tra il 1° gennaio 2020 a e il 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'anzianità  di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati  invece:

  •  congedo di maternità, 
  • congedi parentali ,
  • periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.

Confcommercio ha precisato in particolare che 

  • Ai lavoratori con contratto  part time verticale  e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte  le giornate lavorative prestate, 
  • L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere  nel periodo di riferimento e sarà assoggettata a  tassazione separata  come emolumento tardivo
  • l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, data dell'accordo   si assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
  • Spetta invece per i lavoratori  cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.


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