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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE CRISI D'IMPRESA: IL RIMBORSO FORFETTARIO CON LIQUIDATORE

Organismo di composizione crisi d'impresa: il rimborso forfettario con liquidatore

Il CNDCEC chiarisce l'ambito applicativo del rimborso forfettario delle spese che spetta all'OCC organismo di composizione della crisi se c'è anche il liquidatore

Con il Pronto ordini n 136 del 16 novembre 2022 il CNDCEC risponde ad una richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in materia di rimborso forfettario delle spese spettante all’Organismo di composizione della crisi (OCC), declinata negli artt. 14 e ss. del d.m n. 202/2014, con riferimento all’ipotesi in cui nell’ambito di un procedimento di composizione da sovraindebitamento (capo II, sez I, legge n. 3/2012), venga giudizialmente nominato un liquidatore ai sensi dell’art. 13, comma 1 della richiamata legge. 

Si tratta delle fattispecie in cui, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

L'Ordine che pone il quesito, domanda al CNDCEC se il rimborso delle spese spettante all’OCC possa essere riconosciuto anche in relazione al compenso determinato per il liquidatore.

Viena evidenziato che, l’art. 17 del d.m. n. 202/2014 fissa un principio generale di suddivisione dell’onorario tra gli Organismi che si sono eventualmente succeduti nella gestione della procedura, improntato a un criterio di proporzionalità nella ripartizione del compenso unico.

Il successivo comma 2 contempla espressamente il caso di soggetti che subentrano nella medesima procedura per svolgere differenti e ulteriori funzioni, prevedendo che anche laddove venga nominato un liquidatore (o un gestore per la liquidazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012), per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato, la determinazione del compenso ha luogo secondo modalità che ne privilegiano l’unicità e, dunque, la ripartizione secondo criteri di proporzionalità. 

In altri termini, il compenso del gestore della crisi, laddove il piano o l’accordo presuppongano la realizzazione dell’attivo tramite liquidazione di beni, non può essere stabilito comprendendo anche le voci di compenso per il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012 (o per il gestore per la liquidazione) che devono invece essere ulteriormente dettagliate nel preventivo.

Considerando che, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del d.m. n. 202/2014, il rimborso delle spese forfettario spetta all’OCC nella misura compresa tra il 10% e il 15% sull’importo determinato a norma delle disposizioni del capo III del medesimo d.m. n. 202/2014 - e pertanto, anche delle previsioni dettate in materia di unicità del compenso summenzionate - la percentuale andrà calcolata sull’importo complessivo del compenso, come proporzionalmente ripartito tra il gestore della crisi e il liquidatore nominato. 

L’interpretazione dell'ordine interpellante, si ritiene condivisibile nella misura in cui all’interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell’incarico all’OCC sia stata espressamente indicata anche la voce del compenso (unico) relativa all’eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore, nei termini di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 3/2012.

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