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CONTRIBUTO EXTRA-PROFITTI IMPRESE ENERGETICHE: PRIMA RATA ENTRO IL 30.06 CON F24

Contributo extra-profitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24

Definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo straordinario dovuto su extraprofitti dalle società energetiche, nonchè i relativi codici tributo

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Con Provvedimento n 221978 del 17 giugno 2022 le Entrate si occupano di definire gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo straordinario (ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

Come specificato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 5, del DL n 21/2022, il contributo, determinato in misura pari al 25 per cento della base imponibile, è versato, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022, e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24. 

Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Inoltre, i soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023. 

A tal fine, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023 sono definiti i dati e gli elementi da indicare nel citato modello. 

Ricordiamo che per l'anno 2022, il contributo straordinario dovuto dalle imprese esercenti in Italia le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (c.d. imposta sugli extraprofitti introdotta inizialmente con il D.L. n. 21/2022), sale al 25% (in luogo del 10%) dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). 

E' quanto prevede l'articolo 55 del Decreto Aiuti n. 50/2022 che ne estende anche il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022.

Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:

  • un acconto del 40% entro il 30 giugno 2022
  • e il saldo entro il 30 novembre 2022.

La base imponibile su cui calcolare il contributo dovuto, sarà pertanto costituita dall’incremento:

  • del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive al netto dell’IVA, riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 (anziché al 31 marzo 2022), 
  • rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - al 30 aprile 2021.

Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l’importo, al netto dell’IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Soggetti obbligati al versamento del contributo extraprofitti

L’imposta si applica ai soggetti esercenti in Italia le attività di:

  • produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
  • produzione di gas metano;
  • estrazione di gas naturale;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono esclusi i soggetti che:

  • conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro 
  • o, comunque, inferiore al 10 per cento.

Nel comunicato, pubblicato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, a seguito dell'audizione avvenuta il 30 maggio presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, riunite in seduta congiunta per l’esame del DDL di conversione del DL 50/22, si legge che le imprese nei settori interessati dal contributo straordinario sono poco meno di 11.000 e rappresentano poco più dell’1% del totale delle società di capitali non finanziarie (circa 980.000 imprese). Nonostante la presenza di molte piccole imprese nel settore (oltre il 98%), le imprese medio-grandi rappresentavano nel 2019 oltre l’80 e il 70 per cento rispettivamente del fatturato e del valore aggiunto e oltre il 50 per cento del complesso della base imponibile Ires e IRAP.

Come deve essere versato il contributo straordinario

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 20.06.2022 n. 29, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette - ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette - SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
  • “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette - INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”; 
  • "8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette - SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributodovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17.06.2022 n. 221978

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