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ACCOLLO DEBITI ALTRUI: ECCO IL CODICE IDENTIFICATIVO "80" DA USARE DAL 12 OTTOBRE

Accollo debiti altrui: ecco il codice identificativo "80" da usare dal 12 ottobre

Le Entrate istituiscono il codice identificativo che l'accollante deve indicare nel modello F24 per il pagamento dei debiti altrui.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 59/E di oggi 6 ottobre 2021 viene istituito il seguente codice identificativo: 

  • “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”. 

Il codice identificativo “80” è indicato.

  • nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, 
  • unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

In proposito, si precisa che: 

  • il suddetto codice identificativo “80” deve essere indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento; ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24; 
  • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante; 
  • attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati. 

Le istruzioni su elencate si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

Sinteticamente ricordiamo che  l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. 

Si precisa che ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante e che i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. 

Ricordiamo che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 244683 del 24 settembre 2021, disciplina, tra l’altro, le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante.

Leggi anche  Accollo debiti altrui: pagamento con F24 per via telematica

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06.10.2021 n. 59

Tag: VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

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