L'INPS, con il Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, comunica finalmente l'approvazione della Commissione europea sulla agevolazione che prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale(articolo 1, commi 306-308, della Legge n. 178/2020 - Legge di Bilancio 2021)
Vengono quindi chiarite le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione dello sgravio nelle denunce contributive Uniemens .
Il messaggio si soffferma inoltre in particolare sulla possibiità di rinunciare allo gravio previsto dal Decreto Ristori anche in minima parte per fruire dell' esonero 2021 . Vediamo con ordine
Ricordiamo che le prime istruzioni erano state fornite quasi un anno fa nella circolare INPS n. 30/2021 del 19.2.2021.
Esonero contributivo legge 178 2020 alternativo a CIG
L'agevolazione era già stata prevista nel 2020 dai precedenti decreti emergenziali ed è stata prorogata anche dalla legge di bilancio 2021 ma la fruizione effettiva era bloccata in attesa della autorizzazione della Commissione europea. giunta lo scorso 8 dicembre.
Ricordiamo le condizioni per l'accesso alla agevolazione contributiva e le caratteristiche:
- aver utilizzato gli ammortizzatore sociali con causale COVID 19 in maggio e/o giugno 2020 ( non necessariamente per gli stessi lavoratori perche fa fede la matricola del datore di lavoro )
- rinunciare alla fruizione delle settimane di cassa 2021 introdotte dalla legge 178/2020.
- l'importo agevolato corrisponde alla contribuzione a carico del datore di lavoro in relazione alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di maggio/ giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
- Il periodo massimo fruibile è di 8 settimane (anche se il credito contributivo risultante fosse superiore)
- nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario.
- presso il medesimo datore di lavoro, si può fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
- Non hanno accesso all'agevolazione le società finanziarie e le imprese agricole
Ora dato l'allungarsi dei tempi e l'utilizzo per moltissimi datori di lavoro già effettuato l'istituto specifica nel messaggio 197 2022 che è ancora possibile restituire lo sgravio contributivo del DL 137 2020 relativo anche a un solo lavoratore per avere accesso interamente all'esonero della legge 178 2020.
Istruzioni per la domanda di esonero
I datori di lavoro, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno :
dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19
dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
I datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.
La richiesta di attribuzione del codice ” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva in cui si intende esporre l’esonero.