Con nuove ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza firmate il 27 febbraio cambia nuovamente la mappa delle regioni e inparticolare nella zona arancione rientrano:
Leggi:
Ordinanza di passaggio in arancione di Marche, Lombardia, Piemonte
Ricordiamo che in data 23 febbraio 2021 è stato pubblicato in GU n 45 il Decreto Legge n 15 a firma di Mario Draghi contenente la proroga del divieto di spostamenti tra regioni e province autonome valido fino al 27 marzo 2021.
Lo stesso decreto reca novità per la colorazione complessiva.
Classificazione dei colori delle zone d'Italia
All’art. 1 del DL n 33/2020 si aggiunge il comma 16-septies con la denominazione delle zone in base all’entità dei contagi e in particolare:
Spostamenti e aperture delle attività commerciali nel prossimo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.
Siamo in attesa del prossimo DPCM a firma Draghi che secondo quanto riportato nella dichiarazione del Ministro Speranza pubblicata sul sito del Ministero della Salute prevederà nuove norme in vigore dal 6 marzo al 6 aprile relative anche ai comportamenti da tenere su spostamenti e aperture delle attività commerciali.
Il Ministro ha dichiarato: “Dovremo verificare, passo dopo passo se le misure siano adeguate a fronteggiare la situazione che va delineandosi. La bussola, per me, nella scrittura del prossimo DPCM, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione, all'articolo 32.”
Queste le regole valide nella zona arancione come indicato dal sito del Governo aggiornato al 21 febbraio (si attendono ulteriori aggiornamenti con il prossimo DPCM la cui approvazione è prevista nel fine settimana):
Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Si legga Divieto di spostamento tra regioni, ecco la bozza del DPCM Draghi fino al 6 aprile
Le regole nazionali vanno contemperate con i provvedimenti locali che tengono conto di eventuali ulteriori misure restrittive.
E' sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area arancione, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate
Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro
Resta in vigore anche il “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Si attende l’aggiornamento delle mappa dell’Italia e delle FAQ con le regole su spostamenti e riaperture che risulta datata al 21 febbraio e verosimilmente verrà messa a giorno dopo l’approvazione del nuovo DPCM
Seconde case
Leggi Divieto di spostamenti e seconde case: dove si può andare per le regole al momento in vigore e in attesa di conferma con il nuovo DPCM
Riepiloghiamo infine le varie ordinanze che si sono avvicendate nei mesi determinando cambiamenti di zone alle regioni:
Ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 20 febbraio 2021 (in vigore dal 21 febbraio)
Ordinanza dell'11 dicembre e in vigore dal 13
Con Ordinanza del 27 novembre 2020
Ordinanza Ministero della Salute del 13.11.2020
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