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LAVORO MINORENNI IN TV: QUANDO NON SERVE L'AUTORIZZAZIONE

1 minuto, Redazione , 16/09/2019

Lavoro minorenni in TV: quando non serve l'autorizzazione

Come si effettua la richiesta per il lavoro nello spettacolo per i minori. Nota Ispettorato 7966 2019 sull'obbligo di autorizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il lavoro dei minori  in programmi televisivi come noto sussiste l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte della sede territoriale dell'Ispettorato lavoro (a norma della Legge n. 977/1967 ).

Con la Nota n. 7966 dell’11 settembre 2019,  in risposta ad un interpello,  l'Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato però che  il suddetto obbligo è escluso nei casi in cui l'attività  non consista in un rapporto di lavoro retribuito .

Nei casi invece di assunzione vera e propria di un bambino (minore dei 15 anni) o di un adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni) infatti il datore di lavoro è tenuto a :

  • richiedere un assenso scritto dei genitori o del tutore;
  • ottenere un certificato medico della AUSL territorialmente competente;
  • presentare la domanda presso la l'ispettorato territoriale , con allegato assenso e certificato. Qui il modulo di richiesta 

La domanda richiede  che siano allegati i seguenti documenti:

N. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (per la domanda e l’autorizzazione);
2) Assenso all’impiego dei minori da parte dei titolari della potestà genitoriale e fotocopia
del documento d’identità degli stessi (All.1);
3) Nulla-osta del dirigente scolastico alla partecipazione del minore alla sopraindicata
attività lavorativa nel settore dello spettacolo;
4) Stralcio del copione contenente le scene in cui sarà/saranno impegnati il/i minore/i;
5) Piano di lavorazione indicante luoghi, giorni ed orari, in cui saranno girate le scene con il/i
minore/i;
6) Copia dei documenti d’identità del Legale rappresentante;

7) Copia documento d’identità del/dei minori impiegato/i.

Si ricorda che:

  • per i bambini l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
  • Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

La prestazione lavorativa del minore impiegato non può protrarsi comunque oltre le ore 24.

Va ricordato anche che , ai sensi  dell'art. 2 del  D.lgs 04/03/2014, n. 39, per  ciascuna delle persone che, per la realizzazione dell’attività richiesta, avranno contatti  continuativi con il/i minore/i da impiegare va  acquisito il certificato penale del casellario giudiziario.
 

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