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VERSAMENTO CONTRIBUTI SISMA ENTRO IL 15.10: ISTRUZIONI RATEIZZAZIONE

4 minuti, Redazione , 11/10/2019

Versamento contributi sisma entro il 15.10: istruzioni rateizzazione

Tutte le istruzioni per i versamenti contributivi nelle zone colpite dai sismi 2016-2017, prorogati al 15 ottobre 2019, anche per la rateizzazione

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E' stato pubblicato in extremis anche il messaggio (N.3646 del 9.10.2019)  per la rateizzazione del versamento dei contributi sospesi per il sisma del 2016 e 2017 nelle Regioni del Centro Italia, in scadenza il prossimo 15 ottobre. 

Con il messaggio 3247 del 6 settembre  sono presenti  le istruzioni per il  versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017,   che erano stati sospesi per il sisma  e i cui termini sono stati prorogati , ripetutamente) fino al termine ultimo del 15 ottobre 2019  con Messaggio n. 2338 del 20 giugno 2019

In particolare i versamenti vanno effettuati:  

  • in un unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure 
  • mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019. ( nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge n. 145/2018, e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda. 

Il messaggio chiariva le istruzioni operative, per il versamento in unica soluzione  della contribuzione sospesa riferite alle diverse gestioni previdenziali: 

  • AZIENDE CON DIPENDENTI
  • ARTIGIANI E COMMERCIANTI,
  • LIBERI PROFESSIONISTI E COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA
  • AZIENDE AGRICOLE
  • DATORI DI LAVORO DOMESTICO
  • LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E PICCOLI COLONI
  • AZIENDE PRIVATE CON DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA

Per quanto riguarda la RATEIZZAZIONE  l'INPS specifica che  :

Per i datori di lavoro con dipendenti, nel caso in cui sia presentata la domanda per la prima volta entro la scadenza del 15/10/2019, i contribuenti che abbiano già provveduto al versamento di alcuni importi, dovranno rideterminare il residuo da rateizzare.

Nella sezione “Versamenti eseguiti N964 con esclusione della rata in scadenza all’1/06/2019” devono essere inseriti i versamenti antecedenti all’istanza, con l’esclusione della prima rata eventualmente versata entro la scadenza del 1° giugno 2019. Tale importo, infatti, deve essere considerato come pagamento della prima delle cinque rate previste, quale adempimento per l’accesso alla rateizzazione.

L’importo del versamento corrispondente al valore delle prime cinque rate, compresa la prima in scadenza al 1° giugno 2019, deve essere indicato nella sezione sottostante “Dichiarazione del versamento della prima rata”.

Per tutte le aziende agricole che hanno presentato domanda di sospensione, accettata dalla Struttura territoriale , è stata inserita nel Cassetto previdenziale  all’interno della sezione “News individuali”, la comunicazione con la quale si riportano sia il prospetto riepilogativo dei periodi e degli importi dei contributi oggetto della sospensione ancora non pagati sia gli estremi da utilizzare per il pagamento tramite il modello “F24”.

Anche le aziende agricole che volessero effettuare il pagamento in modalità rateale devono versare, entro il 15/10/2019, l’importo elle prime cinque rate, tenendo conto delle rate eventualmente già pagate.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti si rinvia alle istruzioni già impartite nei precedenti messaggi (in particolare il messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019). Si precisa che la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 15 ottobre 2019 (in unica soluzione oppure tramite versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate in caso di rateizzazione) deve avvenire utilizzando il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale già disponibili dal mese di maggio 2019, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive a quelle il cui versamento deve essere   effettuato entro il 15/10/2019 dovrà essere eseguito entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

DIPENDENTI INPS

Con il messaggio del 19 luglio n. 2778   erano già state chiarite le modalità  l’effettuazione del versamento della contribuzione sospesa da parte dei dipendenti dell'Istituto previdenziale. Infatti  per i pensionati e i dipendenti dell’Istituto che si avvalgono della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensile, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario per conto del richiedente.  l’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019  per sufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno.  L’Istituto provvederà ad effettuare le trattenute sulla prestazione e il conseguente versamento a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza sulla prima rata/mensilità utile della pensione o della retribuzione, sia per le istanze acquisite prima del 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, sia per quelle presentate a decorrere dalla predetta data.

Se invece l'istanza sarà presentata successivamente al 15 ottobre 2019 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che per il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato.

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