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SOSTEGNO AL REDDITO DEGLI ENTI BILATERALI TASSABILE

2 minuti, Redazione , 13/10/2018

Sostegno al reddito degli enti bilaterali tassabile

Nell'interpello 24 2018 l'Agenzia chiarisce il regime di tassazione dei contributi versati agli enti bilaterali per previsione dei CCNL e delle somme in favore dei lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

In una risposta dell'Agenzia delle Entrate , interpello n. 24 del 2018, viene chiarito  che le erogazioni di sostegno al reddito degli enti bilaterali versati dalle aziende in favore del lavoratore  sono soggetti a tassazione  ma con alcune eccezioni.

Il caso sottoposto all'agenzia è tipico: l'azienda applica il CCNL di settore che prevede l'iscrizione obbligatoria all'ente bilaterale di categoria;  per statuto l'ente eroga in caso di necessità,  contributi "finalizzati a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104del 1992."

L'azienda chiede come vanno  sottoposti a tassazione  tali versamenti , precisando che le somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che  le versa  poi ai dipendenti in busta paga.

Per queste somme l'Agenzia specifica che:

  • sono sottoposte a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, “comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi”
  • non sono tassabili invece le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio e di iscrizione all'asilo nido o scuola materna – in quanto non inquadrabili nelle categorie reddituali previsti dall' articolo 6. Fanno eccezione   però le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado,  in quanto l'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir, comprendenti  specifica che sono tassabili “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. 

Per quanto riguarda infine i contributi versati dal datore di lavoro mensilmente agli enti bilaterali  in favore dei dipendenti l'interpello specifica che essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali  versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” (sottolineature aggiunte). 

La norma non consente, quindi, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di  accordi contrattuali".

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Allegato

Risposta Agenzia Interpello n. 24-2018

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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Commenti

tappezzeria tende pavia - 10/10/2018

Ma secondo voi quanto riguarda infine i contributi versati dal datore di lavoro mensilmente agli enti bilaterali in favore dei dipendenti l'interpello specifica che essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2

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