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MANTENIMENTO DEI FIGLI: LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE EXTRA ASSEGNO

4 minuti, Redazione , 07/06/2018

Mantenimento dei figli: la ripartizione delle spese extra assegno

La ripartizione delle spese extra che entrambi i genitori separati devono sostenere per i figli, secondo le linee guida del Consiglio nazionale forense sulle modalità di mantenimento dei figli

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Tra i principali argomenti di discussione che emergono tra genitori (coniugati e non) nella crisi del rapporto familiare, quello che maggiormente emerge riguarda le spese di mantenimento ordinario dei figli e quelle extra assegno (straordinarie), sia in merito all’entità che alle modalità di esborso in capo a ciascun genitore.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, il 29 novembre 2017, le Linee Guida in materia di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, con particolare riguardo alle c.d. spese straordinarie, atte a facilitare la concreta distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e ridurre così in via preventiva il contenzioso, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Il Consiglio Nazionale Forense invita quindi ad esporre dettagliatamente all’interno degli atti relativi alla separazione, le categorie di spese straordinarie che si vogliono disciplinare con un puntuale richiamo a quelle che erano già le eventuali spese correnti della famiglia.
Le spese straordinarie in quanto occasionali e dal costo non definibile in anticipo, sono molto spesso di importo rilevante, rispetto agli assegni forfettari che non le comprendono, o del menage familiare in caso di mantenimento diretto. La loro determinazione quindi consente la piena ed effettiva applicazione dei criteri di liquidazione dell’assegno perequativo di cui al IV comma dell’articolo 337 ter del codice civile (Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, è infatti il giudice a stabilire ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.)
Il pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere a tale obbligazione in base al principio di proporzionalità articolo 337 ter del codice civile
È necessario distinguere quindi le due categorie di spese ordinarie e straordinarie e in riferimento a queste ultime, quelle per le quali è richiesto il preventivo consenso.

In caso di mancato espressa pattuizione e/o accordo tra i genitori, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" deve essere effettuata tenendo conto delle seguenti indicazioni:

Spese comprese nell'assegno di mantenimento
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; babysitter se già esistente nell’organizzazione familiare; prescuola e doposcuola se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici, attività ricreative abituali, spese per la cura degli animali domestici dei figli.

Spese EXTRA assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l’accordo di entrambi genitori.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

Spese EXTRA subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
  1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master di specializzazione post universitari; spese per la preparazione all’esame di abilitazione la preparazione ai concorsi; viaggi di istruzione; servizio di baby-sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; costi per l’apprendimento delle lingue straniere.
  2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente.
  3. Spese Sportive
  4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia.
  5. Organizzazione di ricevimenti celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata all'altro, dovrà maniferstare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, altrimenti, in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Per altre notizie e approfondimenti segui i nostri Dossier Separazione e Divorzio

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Linee guida mantenimento figli nelle cause di diritto familiare
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Commenti

Michela - 11/06/2018

Domanda: vorrei sapere se esiste un limite di età, oltre al quale i figli non hanno più diritto al mantenimento. Nel mio caso è successo che il padre ha chiesto la cessazione dell'obbligo a corrispondere l'assegno di mantenimento alla figlia trentenne ma disoccupata. Il giudice ha accolto la richiesta imputando alla figlia "la colpa" del suo stato di disoccupazione. In questo modo, però, la figlia è stata posta totalmente a carico della madre con la quale è tuttora convivente. Il giudice, al quale è stata fatta presente tale circostanza, ha affermato che questo avviene per libera scelta della madre, sottintendendo in tal modo che la figlia potrebbe essere cacciata di casa pur essendo senza sostentamento. Questo è in linea con la giurisprudenza attualmente vigente ?

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