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INDENNITÀ DI MALATTIA: ATTENZIONE AI CERTIFICATI DI RICOVERO IN PRONTO SOCCORSO

1 minuto, Redazione , 12/03/2018

Indennità di malattia: attenzione ai certificati di ricovero in pronto soccorso

Precisazioni su certificati necessari per l'indennità di malattia o ricovero in caso di permanenza prolungata in pronto soccorso - messaggio Inps n. 1074 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come noto in caso di ricovero ospedaliero l'INPS eroga ai lavoratori  subordinati  e parasubordinati  una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . Il lavoratore è tenuto a produrre i certificati piu idonei  redatti dal medico curante o della struttura ospedaliera .

Con il messaggio n. 1094 dello scorso 9 marzo l'INPS fornisce nuovi precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso  senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera.  Questo si puo  verificare spesso per due motivi :

  • necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata piu idonea 
  • mancanza di posti letto adeguati.

Anche in questi casi, raccomanda l'Istituto, il lavoratore deve assicurarsi che venga emesso un certificato che specifichi la premanenza notturna  per avere diritto alla indennità di ricovero ospedaliero.  L'Inps precisa quindi che :

  • Nel caso  per problemi organizzativi della struttura venga emesso un certificato di pronto soccorso che non specifica l'ospitalità notturna " il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale Inps  e al proprio datore di lavoro - nei casi di  anticipazione della prestazione - ulteriore  documentazione  risulti la  permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
  • Nel caso l'azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo puo anche essere prodotto in forma cartacea.
  • A questo proposito l'INPS precisa ulteriorimente che ,"mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale -  l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

Questi casi potranno essere  valutati  dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che potra anche  eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.

Per approfondire, ti possono interessare 

Tutele malattia e infortuni collaboratori - Scheda di R. Quintavalle (formato Word)

Malattia del dipendente: normativa e casi pratici - Guida pratica di C. Vivenzi

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