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CONTRATTO D'OPERA SENZA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Contratto d'opera senza responsabilità solidale

Le nuove norme sulla responsabilità solidale negli appalti non si applicano al contratto d'opera, che presuppone un'impresa piccola ed il lavoro prevalente del titolare

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Al contratto d'opera, disciplinato dall'art. 2222 del Codice civile, non si applicano le nuove norme sulla responsabilità solidale negli appalti di cui all'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012. A precisarlo è la Circolare n. 2/E/2013, che fa il punto sull'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione di tale norma. In particolare, pur essendo il contratto di appalto ed il contratto d'opera apparentemente simili tra di loro, differiscono in realtà in alcuni aspetti sostanziali. Entrambi hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte dell'esecutore. Tuttavia, nel contratto di appalto (disciplinato dall'art. 1655 del Codice civile) l'opera o il servizio comporta un'organizzazione di media o grande impresa, mentre nel contratto d'opera vi è il prevalente lavoro del titolare dell'impresa, pur se coadiuvato da familiari o collaboratori, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

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