La Corte di cassazione con la sentenza n. 25026 della Terza sezione civile ha stabilito che tocca al coniuge che si è assunto l'obbligo, e solo a lui, pagare la retta della scuola privata che ha voluto fare frequentare alle figlie.
Non si tratta, infatti, per la Cassazione di un bisogno primario come quello dell'istruzione dei figli, che ben avrebbe potuto essere soddisfatto attraverso l'iscrizione a una scuola pubblica, ma dal desiderio di uno dei coniugi di vedere impartita ai propri figli una istruzione privata.