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IMU 2012: ECCO CODICI TRIBUTO E NUOVO F24

2 minuti, 13/04/2012

Imu 2012: ecco codici tributo e nuovo F24

Due provvedimenti firmati dal Direttore Befera e la risoluzione 35/E dell’Agenzia delle Entrate per mettere a punto i versamenti dell’IMU a giugno 2012. I documenti da scaricare.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero del 13/04/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutto è pronto per la partenza dell’IMU. Dopo qualche agitazione da parte degli addetti ai lavori l’agenzia è intervenuta ieri 12 Aprile con ben 3 provvedimenti per chiarire le modalità di versamento dell’Imposta Municipale Unica sugli immobili. Sono stati quindi istituiti dieci nuovi codici tributo e apportate le necessarie modifiche ai modello f24 e f24 Accise. L’imposta municipale si paga infatti esclusivamente tramite F24.

Con un primo provvedimento sono state fissate le modalità di versamento sia per i titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line che per tutti gli altri contribuenti, ai quali è, è consentito utilizzare ancora il modello di pagamento unificato in cartaceo a Poste spa, banche o agenti della riscossione.
Nello stesso documento sono descritti i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi da parte dell’Agenzia delle Entrate verso i Comuni creditori di parte delle somme.

Il secondo provvedimento introduce le necessarie modifiche per i modelli “F24” ed “F24 accise”, dove viene sostituita innanzitutto la parola “Ici” “Imu” e la dicitura “detrazione Ici abitazione principale” con “detrazione”. Viene sostituita anche la dicitura relativa all’addebito bancario s( codice Iban al posto del superati codici ABI e CAB.

Con lo stesso provvedimento comunque nell’ottica del risparmio e del necessario smaltimento delle scorte , il direttore dell’Agenzia consente che i vecchi modelli di pagamento, possano ancora essere utilizzati fino al 31 maggio 2013, previa indicazione del l versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali”, naturalmente indicando i nuovi codici tributo.
Con la risoluzione n. 35/E, anch’essa datata 12 aprile, vengono invece istituiti i dieci nuovi Codici Tributo collegati alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione che saranno operativi dal 18 aprile:

 
• 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
• 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
• 3914 terreni (destinatario il Comune)
• 3915 terreni (destinatario lo Stato)
• 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
• 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
• 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
• 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
• 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
• 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

Nella risoluzione 35/E 2012 sono stati anche ricodificati i codici tributo dell’ICI.
Ora, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943 (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904).
Per gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi invece i codici 3906 e 3907.

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

Allegati

Provv. n.53909 del 12 aprile 2012 - ripart. IMU
Provv. N. 53906 del 12 aprile 2012 - F24 IMU
Ris. n. 35/E del 12 aprile 2012
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Commenti

NADIA CONSUMA - 12/12/2012

NELLA RATA ACCONTO IMU DI GIUGNO E' STATO EFFETTUATO UN VERSAMENTO DOVUTO PER UN COMUNE SU UN ALTRO COMUNE(ERRATO UTILIZZO CODICE)QUINDI UN VERSAMENTO INFERIORE SU UNO E SUPERIORE SULL'ALTRO ,SE CON IL SALDO SI CORREGGE L'ERRORE SI INCORRE IN SANZIONI?

Luigia Lumia - 15/12/2012

I conteggi dell'Imu quest'anno porteranno inevitabilmente errori, troppi codici e troppi calcoli. Anche la suddivisione tra stato e comuni non ha aiutato. Io penso che se si rettifica nel saldo i comuni saranno clementi ma non ci sono regole chiare.

bmgrazia - 06/12/2012

se per il versamento prima rata imu seconda casa ho usato solo il codice 3918, per la seconda rata devo ricalcolare il totale ,suddividere nei giusti codici 3918 e 3919 mettendo quanto versato tutto sul codice 3918 e niente sul codice 3919 cosi va tutto a posto. Va bene cosi? Avrò sanzioni? GRAZIE

BDEMAIO - 18/04/2012

PAGAMENTO IMU SECONDA CASA CON MOD. F-24. LA PRIMA E SECONDA RATA DEVONO ESSERE ULTERIORMENTE DIVISE PER "COMUNE" E "GOVERNO" INDICANDO I RISPETTIVI CODICI "3918" E "3919"?

Claudia Tossani - 13/06/2012

Si è così. • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)<br> • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)

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