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EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI ANCHE SE EFFETTUATE A FAVORE DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE

1 minuto, 07/07/2010

Erogazioni liberali deducibili anche se effettuate a favore delle aziende ospedaliero-universitarie

Anche le erogazioni liberali a favore delle aziende ospedaliero-universitarie, possono essere dedotte dal reddito complessivo sia delle persone fisiche sia titolari di reddito d’impresa - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 7 Luglio 2010 n. 68.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 68 del 07/07/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possano essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le erogazioni fatte da titolari di reddito d'impresa, queste sono deducibili, se destinate alle aziende ospedaliero-universitarie che:
  1. hanno personalità giuridica;
  2. perseguono esclusivamente una o più finalità tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.
Viene anche specificato che, per quanto riguarda lo svolgimento marginale da parte delle aziende ospedaliero-universitarie di alcune attività diverse dall’assistenza sanitaria in senso stretto (sperimentazione dei farmaci commissionata da imprese farmaceutiche, che hanno come obiettivo la messa a punto di farmaci destinati ad una più efficace assistenza sanitaria, la formazione di operatori sanitari-medici ed infermieri, la locazione di aree destinate al parcheggio dei visitatori, il servizio mensa per i propri dipendenti), qualificabili come attività commerciali, queste ultime non precludono la possibilità di fruire delle erogazioni liberali, a condizione che si tratti di attività non particolarmente significative, che mirano direttamente a obiettivi di natura sanitaria e didattica e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando ulteriori scopi oltre a quelli indicati dalla norma agevolativa.

Allegato

Risoluzione del 7/07/2010 n. 68
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