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COMPENSAZIONI CREDITI IRPEF CON ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI PER SOCIETA' DI PERSONE E ASSOCIAZIONI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA

1 minuto, 23/12/2009

Compensazioni crediti IRPEF con altre imposte e contributi per societa' di persone e Associazioni senza personalita' giuridica

Agenzia delle Entrate - Circolare del 23 Dicembre 2009 n. 56

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 56 del 23/12/2009
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Principio comune alle società di persone, imprese familiari, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di fatto e quelle di armamento, è che i redditi prodotti dall’ente collettivo sono imputati a ciascun socio o associato, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
Da ciò consegue che, ai fini delle imposte sui redditi, alle società ed associazioni in parola non viene riconosciuta una soggettività piena e distinta da quella del socio, dell’associato o del partecipante, seppure su di esse gravino precisi obblighi contabili e dichiarativi.

Viene quindi data questa possibilità, quando il socio acconsente, la società può riattribuirsi la quota di ritenuta che residua dopo la detrazione dall'Irpef dovuta dallo stesso socio, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

L’eventuale utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede, dunque, il preventivo assenso dei soci o associati da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo.
L’assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta – con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell’atto - ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.

Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che ricorra l’ulteriore condizione che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società.

Ai fini dell’utilizzo del credito da parte della società e dell’associazione è in corso di istituzione uno specifico codice tributo da utilizzare per la compilazione dei modelli F24.

Tag: VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Allegato

Circolare del 23/12/2009 n. 56
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