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LAVORO SPORTIVO: RIMBORSI A FORFAIT NEL NUOVO DL

Lavoro sportivo: rimborsi a forfait nel nuovo DL

Pubblicato il nuovo Decreto legge che introduce nuove modifiche sul lavoro sportivo: tornano i rimborsi anche forfettari ai volontari.

Il nuovo schema di decreto-legge approvato in via preliminare  dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio  è stato pubblicato venerdi 31 maggio in Gazzetta Ufficiale E' il Decreto legge 71/2024 e introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure  in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza 

Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:

  • disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, 
  • istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
  • modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo e sulla partecipazione dei dipendenti pubblici.

Vediamo di seguito in particolare  le importanti novità  quest'ultimo punto,

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1) Rimborsi ai volontari anche a forfait

La novità più rilevante interviene con l'art .3,  su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro  subordinato e  attività  di volontariato in ambito sportivo.

Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari,   la possibilità di riconoscere agli stessi 

  • rimborsi forfettari  ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
  • per le spese sostenute,  per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, 
  • fino a 400 euro mensili.

La possibilità è limitata ai casi di  attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

Tali erogazioni saranno possibili a condizione che  l'associazione o società dilettantistica  adottino  preventivamente una  delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .

Diverrebbe poi necessario  da part dell'ente   comunicare i  nominativi  dei volontari interessati  – con relativi importi percepiti ,  tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni,  a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.

Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.

In questo caso comunque   inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.

2) Pubblici dipendenti solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro

Il comma 2 dell'art 3  riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento nella PA di giovani.

Si prevede che  per le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui è sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza. 

Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001  in quanto inserisce tra le deroghe generali appunto prestazioni di lavoro marginale.

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3) Regime fiscale per le co.co.co

Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico. 

Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa  da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi  nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto  alle norme del Terzo Settore.

Fonte immagine: fiscoetasse
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