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CORRETTIVO IRPEF IRES: REGOLE IN GAZZETTA

Correttivo Irpef ires: regole in Gazzetta

Sintesi dei contenuti del decreto correttivo Irpef e Ires in vigore dal 20 dicembre con diverse novità: norma sui familiari a carico, errori contabili e interpello probatorio

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Pubblicato in GU n 294 del 19 dicembre il Decreto legislativo 192/2025 con Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES,  di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei  diritti del  contribuente  e  ai  testi  unici  delle   sanzioni   tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e  di  imposta  di registro e di altri tributi indiretti.

Il Decreto contiene 20 articoli ed entra in vigore il 20 dicembre, vediamo una sintesi delle misure in esso contenute.

1) Correttivo Irpef Ires: cosa contiene

Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi della stessa legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi (ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui all’art. 1, commi 1 o 4, della legge delega).

In particolare, si introducono disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della citata legge delega di riforma fiscale.

 Sullo schema di decreto legislativo, la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023; le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica (5^ Bilancio e 6^ Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni, mentre la 4^ Commissione del Senato della Repubblica e la XIV Commissione della Camera dei deputati in materia di Politiche dell’Unione Europea hanno espresso rispettivamente osservazioni non ostative e parere favorevole.  

Il decreto è così composto:

CAPO I - Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro 

CAPO II - Disposizioni in materia di reddito d’impresa

CAPO III - Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

CAPO IV - Disposizioni in materia di basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro

CAPO V – Modifiche in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo

CAPO VI - Disposizioni in materia di riscossione

CAPO VII – Disposizioni in materia doganale e di accise

CAPO VIII – Disposizioni in materia di testi unici

CAPO IX-Disposizioni finali

Tra le norme:

  • le disposizioni fiscali per “familiari a carico” secondo cui si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali. 
  • la disciplina degli interpelli, e in particolare la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il vecchio riferimento all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 è sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina;
  • una norma che dispone che in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato di una o più disposizioni recate dalla convenzione bilaterale, anche l’Italia sospenderà le medesime disposizioni con pari decorrenza e durata,
  • la norma di estensione, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, della derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
  • norma di modifica in tema di correzione degli errori contabili con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
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