E' stato pubblicato in GU n 224 del 26 settembre il Decreto 7 agosto del MASE Ministero dell'ambiente con le regole per la incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, noto come Conto termico 3.0.
Tra le novità della agevolazione vi è il fatto che si allarga la platea dei beneficiari e tra questi vi sono anche le CER.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono associazioni tra cittadini, enti locali, imprese o soggetti del terzo settore che collaborano per produrre, condividere e consumare energia rinnovabile a livello locale.
Il modello si basa sul principio chiave dell’autoconsumo collettivo, ovvero la possibilità di utilizzare energia prodotta localmente, riducendo sprechi e dipendenza dalla rete nazionale.
Queste comunità operano secondo le direttive europee (Direttiva RED II – 2018/2001/UE) e sono state recepite in Italia con il decreto legislativo 199/2021, a cui ha fatto seguito il Decreto CER (DM 414/2023).
Vediamo come possono ricevere gli incentivi previsti dal nuovo conto termico 3.0.
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1) Conto Termico 3.0: incluse anche le CER
Con il Decreto 7 agosto 2025 (GU n. 224 del 26-9-2025), il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato il meccanismo del Conto Termico, includendo esplicitamente le Comunità Energetiche tra i soggetti ammessi.
In particolare, l’art. 13 del decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi:“delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri” per accedere agli incentivi del Conto Termico.
Inoltre, l’art. 17 specifica che gli incentivi sono cumulabili con quelli previsti dal DM 414/2023, nel rispetto delle condizioni di compatibilità previste.
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2) Quali interventi delle CER sono incentivabili
Le CER possono beneficiare degli incentivi del Conto Termico per realizzare interventi in due ambiti.
Gli incentivi previsti dall’art. 5 del decreto, riguardano:
- isolamento termico di edifici esistenti;
- sostituzione di infissi e schermature solari;
- installazione di sistemi di building automation;
- impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo;
- colonnine di ricarica elettrica (in abbinamento ad altri interventi.
Gli incentivi previsti dall’art. 8, comprendono:
- impianti a pompa di calore;
- solare termico;
- caldaie a biomassa;
- impianti per solar cooling;
- impianti di microcogenerazione rinnovabile.Importante: gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti dotati di impianti di climatizzazione alla data di entrata in vigore del decreto.
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3) Come accedere al Conto Termico: modalità e tempistiche
Per richiedere gli incentivi, il soggetto responsabile, tra cui apunto le CER, deve utilizzare la piattaforma ufficiale del GSE, chiamata Portaltermico tramite:
- accesso diretto: entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
- prenotazione (ex ante): disponibile per PA e CER pubbliche, consente di prenotare l’incentivo prima dell’inizio dei lavori.
Il GSE valuterà la domanda e, se approvata, erogherà l’incentivo in una o più rate annuali (massimo 5 anni), o in un’unica soluzione se l’importo è ≤ 15.000 euro.
L'agevolazione è erogabile:
- fino al 65% delle spese ammissibili.
- fino al 100% per gli edifici di comuni ≤ 15.000 abitanti o per edifici pubblici (art. 11, comma 2).
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