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DICHIARAZIONE IRAP: SEMPLIFICAZIONI PER LE DEDUZIONI COSTI DEL PERSONALE

Dichiarazione IRAP: semplificazioni per le deduzioni costi del personale

Dichiarazione IRAP 2022: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle deduzioni dei costi del personale e la precisazione per le dichiarazioni anno di imposta 2021 già inviate

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Con l'informativa n 64 del 18 luglio 2022 il CNDCEC sottolinea che le nuove modalità di indicazione in dichiarazione IRAP delle deduzioni per i costi del personale non riguardano le dichiarazioni 2022 anno di imposta 2021 già predisposte e inviate.

L’Agenzia delle Entrate, venendo incontro alle istanze del CNDCEC per precisare quali dichiarazioni riguardasse la novità introdotta dall'art 10 DL n 73/2022, ha diramato la Risoluzione 40/E del 15.07.2021 con la quale, oltre a chiarire le declinazioni operative della nuova norma, è stato precisato quanto segue: “Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate”. 

L'informativa di cui si parla sottolinea quindi che la precisazione delle Entrate risolve quindi la questione, evitando di dover metter mano alle dichiarazioni IRAP già predisposte.

Ricordiamo i contenuti della Risoluzione n 40 del 15 luglio 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle istruzioni del modello IRAP 2022. 

Decreto semplificazioni 2022: novità IRAP i chiarimenti delle Entrate

L’articolo 10 del cd. Decreto Semplificazioni (D.L 21 giugno 2022, n. 73) ha modificato l’articolo 11 del Decreto IRAP (D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446) che contiene disposizioni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP. Tra le novità si segnala il fatto che le seguenti deduzioni spettino esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:

  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
  • la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo 
  • la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000.

Viene prevista inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni: 

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni 
  • la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori di cui al punto precedente
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

La norma inoltre sostituisce la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente). 

Attenzione va prestata al fatto che queste disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).

Compilazione modello IRAP 2022: precisazioni delle Entrate e del CNDCEC

Per quanto riguarda la dichiarazione, ecco le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022. 

In particolare:

  • nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
  • nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
  • nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 

Dato che la norma semplifica il calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

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