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AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE: CLAUSOLE A FAVORE DEL SOCIO

2 minuti, Redazione , 10/02/2020

Aumento del capitale sociale: clausole a favore del socio

Il socio è tutelato dalll’arrivo di nuovi investitori e può ottenere nuove azioni gratuitamente: la massima del Consiglio Notarile di Milano

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Sono legittime le clausole contenute nello statuto di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata che attribuiscono gratuitamente nuove azioni a determinati soci, in occasione della deliberazione di un aumento di capitale a pagamento (a un prezzo inferiore a una determinata soglia).

Le clausole in oggetto vengono chiamate anti-diluizione perché mirano ad evitare la diluizione del valore delle azioni della categoria di soci a cui si riferiscono, i quali non conferiscono nulla al momento dell’aumento del capitale.

Ciò è quanto affermato nell’interessante Massima (n. 186 del 3 dicembre 2019) sulle clausole statutarie anti-diluizione pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano.

Il principio affermato risulta di importante applicazione nella prassi societaria, in particolare nell’ipotesi in cui nuovi investitori apportino del capitale di rischio e il socio originario voglia tutelarsi in anticipo dal rischio di subire una diluizione delle proprie azioni e quindi della propria posizione all’interno della società.

In particolare, la clausola anti-diluizione garantisce al socio che abbia originariamente investito nella società (sottoscrivendo una quota ad un prezzo basato su una determinata stima del valore della società), di evitare che la propria quota venga diluita con un aumento di capitale deliberato successivamente, ad un prezzo di emissione basato su una stima della società inferiore rispetto a quella posta a base dell'investimento del socio originario.

Le clausole in oggetto, si basano sull’art. 2346, comma 4 c.c., che ammette la possibilità di assegnare ai soci delle azioni o delle quote in maniera non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta purchè:

  • sia previsto nello statuto;
  • nel limite in cui il valore dei conferimenti non risulti inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

La non proporzionalità tra le azioni assegnate ai soci e i conferimenti effettuati dagli stessi (ammessa dalla norma civilistica) diviene, nel caso delle clausole di non diluizione "estrema" in quanto i soci "protetti" sottoscrivono azioni o quote senza conferire nulla. Tale interpretazione della norma è ammessa dalla tesi della dottrina più” permissiva” e condivisa dalla massima del Consiglio notarile in commento.

Gli interessi da bilanciare e garantire tramite le clausole in oggetto sono quindi due:

  1. quello della maggioranza dei soci di poter deliberare ulteriori aumenti di capitale a prezzi eventualmente anche inferiori a quelli che terrebbero conto del valore di stima della società effettuato in origine e posto alla base dell’ingresso del socio di minoranza;
  2. quello del socio di minoranza originario (che non partecipa all’aumento di capitale) a mantenere intatta la propria partecipazione o almeno il suo valore prospettico.

Si tratta di una protezione statutaria significativa per i soci verso i quali queste clausole sono destinate al fine di garantire che il valore delle partecipazioni di questi ultimi resti invariato anche a seguito dell’aumento del capitale ad un prezzo inferiore a una determinata soglia (stabilita nelle clausole stesse).

Tag: SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE CODICI E TESTI UNICI CODICI E TESTI UNICI GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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