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REDDITI PF 2024 E CREDITO RIACQUISTO CASA: ISTRUZIONI

Redditi PF 2024 e credito riacquisto casa: istruzioni

Il modello Redditi PF 2024 accoglie anche il quadro CR dei crediti di imposta: vediamo come compilare il rigo CR 7

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Il Modello Redditi PF 2024 da presentare per via telematica, va inviato entro il 15 ottobre 2024 ed è relativo all'anno di imposta 2023 

Tale modello accoglie nel fascicolo 1 il Quadro CR Crediti d’imposta che deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.

Tra questi vi è quello da indicare nel rigo CR7 con il credito di imposta per il riacquisto casa, vediamo come compilarlo.

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1) Redditi PF 2024 e credito riacquisto casa: istruzioni

Il rigo CR 7 del quadro CR del Modello Redditi PF 2024 deve essere compilato se si è maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Tale credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso. Attenzione al fatto che, questo rigo, non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

L’articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2016 dispone che l’agevolazione può essere fruita anche quando la vendita della prima casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Quindi, si ha il credito d’imposta:

  • a) sia nella situazione della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato;
  • b) sia nella situazione in cui l’alienazione della casa già posseduta avvenga entro l’anno successivo al nuovo acquisto agevolato.

Il rigo CR7 va compilato come segue:

  • Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, 
  • Colonna 2 (Credito anno 2023): riportare il credito d’imposta maturato nel 2023, spettante ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
    • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
    • l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa;
    • non siano decaduti dal beneficio prima casa.

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