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REVISIONE CODICE CRISI DI IMPRESA: OK DEI COMMERCIALISTI

Revisione Codice Crisi di impresa: ok dei Commercialisti

Il CNDCEC esprime favore al correttivo sul Codice della Crisi dìimpresa la cui bozza è circolata in questi giorni: vediamo alcune delle modifiche

Con un comunicato stampa del 6 maggio 2024, il Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio si è espresso sul correttivo al Codice della crisi di impresa la cui bozza è circolata in questi giorni.

In particolare, viene commentato che “lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi circolato in questi giorni con cui si intende chiarire e migliorare il testo del decreto legislativo del 2019, rappresenta una svolta fondamentale per la piena riuscita dello stesso codice. Le modifiche al testo sono estremamente significative, sia per i professionisti ordinistici impegnati nella gestione della crisi di impresa, sia per la riuscita di alcuni nuovi istituti previsti dal Codice”.

L’auspicio è che, ora, il testo rifolrmulato, possa essere rapidamente approvato dal Governo.

1) Revisione Codice Crisi di impresa: alcune delle novità

De Nuccio, componente dell’Osservatorio permanente sulla crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, sottolinea come “alcune delle novità contenute nello schema di correttivo sono state fortemente volute dai commercialisti, che hanno lavorato in accordo con il Consiglio nazionale forense, confrontandosi costantemente con il Ministro Carlo Nordio e con il Viceministro Francesco Paolo Sisto”.

Secondo de Nuccio sono apprezzabili le proposte di modifica:

  • all’art. 25-octeis in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. La nuova formulazione del'articolo prevede che l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato. della revisione legale se, nell’esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, lo segnalano all’organo amministrativo.
  • all’art. 356 del Codice in cui l’albo dei Gestori diventerebbe elenco con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero che sovrintendono alla gestione degli albi. Si differenziano così i professionisti ordinistici, per loro verrebbe finalmente meno l’obbligo del tirocini. Secondo la nuova formulazione del'articolo è istituito presso il Ministero della giustizia un  elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione, oltre all’aggiornamento di cui al primo periodo, un aggiornamento biennale della durata di diciotto ore, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti.
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