Il 13 febbraio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l'emanazione del decreto interministeriale n. 45 del 16 gennaio 2025, che attua le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore dei call center. .
Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) in deroga, previsto dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs 148/2015, è stato rifinanziato per l'anno 2025 grazie all'articolo 1, comma 195, della legge 207/2024, Legge di Bilancio per il 2025, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, attinto dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.
Il sostegno economico ai lavoratori dei call center è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti, con l'esclusione dei dirigenti. Il trattamento prevede un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale straordinaria, con un limite massimo di 12 mesi.
Emanato il decreto interministeriale con cui vengono attuate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori di questo settore
I
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1) CIGS Call center 2025: condizioni e istruzioni ministeriali per le domande
Il decreto 45 specifica che la Cigs in deroga può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel caso in cui non sia possibile accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
Questo include anche le aziende in fase di cessazione di attività o quelle ammesse a una procedura concorsuale con continuazione dell'attività.
Per accedere al trattamento, le aziende interessate devono :
- sottoscrivere un accordo sindacale presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Divisione IV del Ministero del Lavoro e
- presentare una specifica istanza di concessione alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali - Divisione III, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected].
La domanda deve includere
- dati pagamento dell'imposta di bollo,
- dati relativi all'azienda e alle unità aziendali destinatarie del trattamento, i
- verbale di accordo in sede governativa, l
- elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e
- documentazione prevista dalle indicazioni operative presenti sul sito ministeriale.
È inoltre necessario fornire l'informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati, nonché il nominativo del referente aziendale con i relativi recapiti. La provvidenza è soggetta a una contribuzione addizionale e permette l'accredito della contribuzione figurativa.
Si ricorda che a a seguito dell'abrogazione della legge 464/1972, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa rimangono a carico del datore di lavoro.
2) CIGS Call center 2025: Contributo addizionale
Riportiamo per completezza il testo dell'articolo di legge che quantifica la contribuzione addizionale prevista con riferimento ai lavoratori dei call center:
Art. 5 d.lgs 148 2015
Contribuzione addizionale
1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
(...)
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:
- a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
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