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RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE: NUOVE REGOLE DALLA RISCOSSIONE

Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione

Dilazione in 120 rate: chi può ottenerla in base alle nuove regole approvate in via preliminare con il Dlgs sulla Riscossione dell'11 marzo

Il Governo, nel CdM di ieri 11 marzo ha approvato in via preliminare un Dlgs sulla Riscossione con diverse novità per la dilazione dei ruoli, ossia la possibilità di chiedere maggior tempo pagando a rate per estinguere il proprio debito.

Il testo, in bozza del preconsiglio dei ministri, dettaglia le novità in arrivo dalla Riforma Fiscale, vediamo cosa contiene l'art 12 con disposizioni in materia di dilazioni.

1) Dilazione dei ruoli: quando spetta fino a 120 rate

Viene approvato in via preliminare il Dlgs sulla Riscossione in linea con la Riforma Fiscale Legge n 111/2023.

Tra le novità si prevedono modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In dettaglio, il comma 1 è sostituito, prevedendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Inoltre si prevede che, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
  • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
    • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

La norma specifica che, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

  • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri su indicati e sono altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

Leggi: Cartelle di pagamento: come fare per rateizzarle le attuali modalità di rateazione, in attesa del testo definitivo che andrà a modificare il sistema di rateazione.

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