Il regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dalla legge di Stabilità 2015 è riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale di minori dimensioni, e andrà a sostituire gli attuali regimi agevolati esistenti. All'interno del regime forfetario (o forfettario) <b>sono previste ulteriori agevolazioni per i contribuenti minimi che iniziano una nuova attività (start up) e per gli esercenti attività d'impresa ai fini contributivi</b>, vediamo come funziona.
L'obbligo di deposito riguarda ora anche la Nota integrativa: un analisi degli aspetti positivi e negativi
La comunicazione finanziaria inserita nel processo di pianificazione aziendale rappresenta per l'impresa una “best practices” che puo'avere senza dubbio un ritorno d’immagine difficilmente quantificabile, ma di grande imunportanza a livello strategico.
La comunicazione finanziaria sta via via assumendo un ruolo molto importante nel migliorare l’efficienza del mercato e rispondere alle richieste informative delle istituzioni finanziarie. Si inserisce nel processo di pianificazione aziendale per mezzo del quale viene definito un obiettivo di sviluppo opportuno e ottimale con cui si delinea il conseguente piano d’azione e le risorse per metterlo in atto.
Oltre al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, dal 2015 diventa obbligatorio depositare in formato <b>Xbrl</b> anche la Nota Integrativa. La nuova tassonomia dovrà essere utilizzata per i bilanci chiusi al 31.12.2014 , o successivamente, e depositati dal 3.3.2015.
Tra le semplificazioni previste, l'assolvimento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta in unica soluzione per tutti i documenti entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e l'opzione per la conservazione digitale dei documenti direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Nuova modulistica per il deposito dei bilanci presso il Registro Imprese dal 1.4.2014. Da quest’anno è possibile presentare in formato XBRL, in aggiunta al formato PDF/A-1, anche la Nota integrativa
L'obbligo di fatturazione elettronica scatta dal prossimo 6 giugno verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza. Transizione di tre mesi per concludere i pagamenti delle fatture cartacee già emesse
La svalutazione delle rimanenze dei beni valutati a costo specifico è fiscalmente irrilevante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 78/E del 12.11.013