Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge n. 138 del 5 maggio 2011 che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia.
Il decreto sviluppo riapre i termini per la rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni con una importante novità che nel passato ha creato seri problemi: la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una precedente rivalutazione. La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1 luglio 2011. Il pagamento entro il 30 giugno 2012. La possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è stata Introdotta per la prima volta dalla Legge n. 488/2001 ed è stata oggetto di continue proroghe l’ultima delle quali scaduta il 2 novembre 2010
La Corte di Cassazione ribadisce che nel caso di perdita incolpevole di documentazione (come nel caso di un incendio) dalla quale possa derivare una circostanza favorevole alla difesa del contribuente in caso di accertamento , lo stesso non è esonerato dall'onere della prova. In detti casi però si possono superare le ordinarie limitazioni di prova per la ricostruzione delle scritture contabili.
Il decreto sviluppo eleva l’ammontare dei ricavi per poter accedere al regime della contabilità semplificata: i nuovi limiti sono 400.000,00 euro per le imprese di servizi e 700.000,00 per le altre attività.
Dal 1 aprile 2011 sono scattati i nuovi adempimenti telematici per colf e badanti.
Si rimette in discussione l’automatico dimezzamento del termine di costituzione per l’opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, principio già stabilito nella pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 19246 del 2010. La terza sezione civile della Cassazione afferma che tale soluzione potrebbe portare a violare il principio di giusto processo e con l'ordinanza n. 6514/2011 del 22 marzo 2011 ripropone la causa alle Sezioni Unite.
Agevolazioni alle imprese aderenti a un contratto di rete: diventano operative le agevolazioni fiscali previste dal D.L.78/2010
L'Agenzia delle Entrate in una video conferenza del 14 aprile detta le istruzioni sui rapporti con gli studi per la gestione degli avvisi telematici, compensazioni Iva, utilizzo PEC
La confisca dei beni, in caso di indebita compensazione dell’IVA, è legittima nei confronti di tutti i soci e non solo dell’amministratore, poiché non è dimostrabile che i vantaggi fiscali riguardino solo la società che ha beneficiato del reato. Tutti i soci infatti si presuppongono corresponsabili della condotta sociale e sono quindi penalmente perseguibili e assoggettabili al sequestro dei beni personali.Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 662/2011
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