HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

INDEBITA COMPENSAZIONE IVA: CONFISCA DEI BENI PERSONALI PER RESPONSABILITÀ DI SOCI E AMMINISTRATORE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 662 DEL 13 GENNAIO 2011

Indebita compensazione IVA: confisca dei beni personali per responsabilità di soci e amministratore – Corte di Cassazione sentenza n. 662 del 13 gennaio 2011

La confisca dei beni, in caso di indebita compensazione dell’IVA, è legittima nei confronti di tutti i soci e non solo dell’amministratore, poiché non è dimostrabile che i vantaggi fiscali riguardino solo la società che ha beneficiato del reato. Tutti i soci infatti si presuppongono corresponsabili della condotta sociale e sono quindi penalmente perseguibili e assoggettabili al sequestro dei beni personali.Questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 662/2011

Ascolta la versione audio dell'articolo

IL CASO
La questione è relativa ad un procedimento penale contro due soci ed un amministratore di due società di capitali collegate tra di loro, per i reati previsti dall’articolo 10-quater e 10 del Dlgs nr. 74/2000: indebita compensazione di imposte e di occultamento o distruzione di documenti contabili. Nell’accusa si considerava come i soggetti avessero originato con operazioni inesistenti, un importante credito Iva utilizzato in compensazione, occultando, anche, la documentazione contabile.
Il G.i.p. ha ritenuto sussistere un grave quadro indiziario e, nell’applicazione dell'istituto della "confisca per equivalente" ha emesso decreto di sequestro, su richiesta del Pubblico Ministero ex art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Contro tale decreto gli indagati hanno proposto separate istanza di riesame, che il Tribunale ha esaminato congiuntamente respingendo tutte le motivazioni presentate dagli indagati e confermando sia l'esistenza del fumus di reato (in special modo considerando il successivo occultamento dei documenti contabili), sia la fondatezza dei presupposti del sequestro individuati dal G.i.p. sia la legittimità del sequestro di beni personali degli indagati.
I due soci ricorrevano congiuntamente contro l'Ordinanza del Tribunale di Bergamo con diversi motivi:
• si contestava la fittizietà del credito Iva in compensazione per la non presenza di prove relativa alla partecipazione del socio alla divisione degli utili o del prezzo del reato: non si poteva attribuire al socio il reato di indebita compensazione anche nella precisazione che quest’ultimo non possa essere imputato di concorso nel reato per l’occultamento delle scritture contabili;
• l’occultamento o distruzione di scritture contabili, reato non di danno ma di pericolo, non porterebbe alla “confisca per equivalente”.
La Corte di Cassazione considera i motivi riportati privi di fondamento giuridico e rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese , perché considera applicabile l'istituto del concorso di persone ex art. 110 c.p, con la precisazione, dunque, che nemmeno il socio “inconsapevole” è escluso dalla responsabilità penale in caso di indebita compensazione dell’IVA della azienda.
Inoltre per quanto riguarda il sequestro dei beni personali dei soci, la Cassazione ribadisce il principio già affermato nella sentenza n. 10810/2010 per cui si può enunciare la seguente massima:
“IL SEQUESTRO PREVENTIVO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE PUÒ INTERESSARE INDIFFERENTEMENTE CIASCUNO DEI CONCORRENTI ANCHE PER L'INTERA ENTITÀ DEL PROFITTO ACCERTATO, OVVIAMENTE ENTRO I LIMITI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO E SENZA PROCEDERE A DUPLICAZIONI.”

1) Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 662/2011

Per un commento ed il testo integrale della sentenza scarica il documento completo al seguente link:
Indebita compensazione dell’Iva e responsabilità dei soci e dell’ amministratore - Sent. Cass n. 662/2011

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.