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IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ: FINESTRA TEMPORALE FINO ALL'1.01.2026, DEROGA SANZIONI

Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni

Rendicontazione di sostenibilità: fino al 31.12.2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica

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In Gu  del 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD

Il citato decreto individua e disciplina le regole per l’abilitazione e la formazione annuale del revisore legale e attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all’applicazione dell’art. 24, D. Lgs 39/2010.

Nel proseguo si illustrano le principali modifiche al “Decreto” al D. Lgs 39/2010.

1) Il revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF. 

Ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell’incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità: 

  1. durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all’acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
  2. il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell’abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;
  3. il tirocinio comporta ai fini dell’abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
  4. entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull’attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l’abilitazione alla revisione legale del bilancio d’esercizio.  

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, D. Lgs39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

L’esame di idoneità ai fini dell’abilitazione del revisore legale dei conti anche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie: 

  1. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; 
  2. analisi della sostenibilità; 
  3. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; 
  4. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

2) Il revisore della sostenibilità: l’aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.

L’attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

3) Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti, finestra temporale entro il 1° gennaio 2026

Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell’esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:

  • nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010; e 
  • producano la domanda di “iscrizione” (ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010[1]) secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

[1]Nuovo comma 1-bis, art. 6, D. Lgs 39/2010)  Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»

4) Il revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d’esercizio se:

  • il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro (si rinvia punto precedente), e 
  • nell’incarico ai sensi del nuovo art.14-bis, Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, Dlgs 39/2010 e modifiche successive (del “Decreto” che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464) è specificata la finalità dell’incarico dell’attestazione della dichiarazione di sostenibilità.

5) Glossario sostenibilità. Principali definizioni

Rendicontare la sostenibilità 

Includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

 

Il revisore della sostenibilità

Soggetto abilitato alla revisione legale della sostenibilità al quale viene conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione

Pubblicità

La rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione e la relazione di attestazione della conformità sono pubblicate con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società. 

Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L’attestazione di conformità 

 

Aggiunto articolo 14-bisdecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

ll revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati e appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alla Direttiva (UE) 2022/2464, e conformità all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità.

La relazione di attestazione 

 

Modificato articolo 11, D. Lgs 39/2010, «Principi di revisione e di attestazione della conformità»

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea[2].

 

È costituita da:

  1. un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;

 

  1. una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

 

  1. le conclusioni

[2]Fino all’adozione dei principi (nuovo comma 1-bis art. 11, D Lgs 39/2010 – principi di revisione e attestazione sostenibilità) da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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