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LE SOCIETÀ AGRICOLE

Le società agricole

Tratti distintivi delle varie tipologie societarie che si possono costituire in agricoltura

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È stato pubblicato l’ebook Le società agricole, una guida pratica con formulario,  che analizza i tratti distintivi delle varie tipologie societarie che si possono costituire nell’ambito delle aziende agricole (corredato di fac-simili in word).

L’ebook fa parte della collana di ConsulenzaAgricola.it un portale di informazione specializzato nel settore dell’agricoltura.

Di seguito, attraverso un breve estratto dall’ebook Le società agricole, ripercorriamo sia la costituzione della società agricola sotto forma di società a responsabilità limitata che sotto forma di srl semplificata.

Per approfondire si consiglia l'e-book: Le società agricole
Visita la sezione dedicata agli ebooks di ConsulenzaAgricola.it

1) Le società agricole: Società a responsabilità limitata agricola

La società agricola può essere costituita anche sotto forma di società a responsabilità limitata (d’ora in avanti Srl). È altresì necessario che la società agricola nella forma della Srl eserciti esclusivamente attività agricole o connesse, ex art. 2135 c.c., e che contenga all’interno della propria denominazione o ragione sociale l’indicazione “società agricola”.

La Srl è una società di capitali in cui tutti i soci godono della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, così che i creditori sociali non possano rifarsi sul loro personale patrimonio.

Per la costituzione della Srl è necessario un capitale minimo di partenza e, come nelle società di persone, i conferimenti possono consistere tanto in danaro quanto in beni o in prestazioni d’opera o di servizio, purché il relativo valore della prestazione sia garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria ex art. 2464, comma 6 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta e, a loro volta, le partecipazioni sono proporzionali al relativo conferimento. Questa regola di carattere generale è comunque pur sempre derogabile, ben potendo il socio, da atto costitutivo, possedere particolari diritti relativi all’amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

Le decisioni relative alla società sono prese dai soci che decidono, in particolare, sull’approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili, sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla nomina degli eventuali amministratori oltre che sulla nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore. Per alcune di queste decisioni particolarmente delicate è richiesto il ricorso al metodo assembleare. Normalmente l’amministrazione della società viene affidata ad uno o più soci che ricoprono pertanto il ruolo di amministratori, andando a costituire il consiglio di amministrazione. È tuttavia possibile il ricorso all’amministrazione disgiunta, secondo cui ciascun socio amministratore può operare disgiuntamente compiendo atti in nome e per conto della società.

L’unico limite a questo modello alternativo di amministrazione è dato dalla necessità che le decisioni relative all’aumento del capitale sociale, agli atti di fusione o discissione e alla redazione del progetto di bilancio siano assunte da tutti i soci amministratori. Tutti i soci amministratori sono responsabili in caso di inosservanza dei doveri sugli stessi incombenti, a meno che non provino di aver fatto di tutto per impedire il compimento di un atto dannoso per la società. Sono altresì considerati responsabili i soci non amministratori che abbiano agito con dolo e che si siano, di fatto, comportati come amministratori della società.

L’azione di responsabilità verso gli amministratori può essere promossa tanto dal singolo socio quanto dalla società.

Non è necessaria la nomina di un revisore contabile: pertanto, se l’atto costitutivo nulla prevede al riguardo, l’organo di controllo è direttamente esercitato da un Sindaco unico con funzioni anche di revisione legale dei conti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2477, primo comma, c.c. A sua volta, la nomina dell’organo di controllo risulta obbligatoria solo se vi sono le condizioni per la redazione del bilancio consolidato o nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, risulti superato anche uno solo dei limiti previsti dalla lettera c), terzo comma, dell’art. 2477 c.c.

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2) Le società agricole: Srl agricola in forma semplificata

Nell’atto costitutivo della Srls occorre indicare le generalità di ciascun socio, con indicazione di quelli che rivestono la qualifica di amministratori, l’ubicazione della sede legale e delle eventuali sedi secondarie, l’ammontare del capitale sociale che, alla data della sottoscrizione, dev’essere stato interamente sottoscritto e conferito e che non può essere inferiore ad euro 1,00 e superiore ad euro 10.000,00. Occorre, altresì, l’indicazione delle disposizioni concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, della quota di partecipazione di ciascun socio, dell’oggetto sociale (nel caso di Srls agricola occorrerà indicare la specifica attività agricola o per connessione esercitata dalla società nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2135 c.c.) e della data, oltre che del luogo, in cui si è tenuta la sottoscrizione dell’atto costitutivo.

È altresì importante che nella denominazione sociale sia indicato che si tratta di una Srls. A seguito della modifica operata dalla Legge n. 99/2013, all’art. 2463-bis c.c., ora chiunque può costituire una Srls, non essendo più richiesto il limite di età inferiore ai 35 anni.

Rispetto ad una Srl ordinaria la Srls non prevede un capitale minimo di partenza pari ad almeno euro 10.000,00 potendo essere pari anche ad euro 1,00. È tuttavia importante che i soci, o il socio unico, in caso di Srls unipersonale, provveda a sottoscrivere e versare integralmente il capitale sociale, contestualmente all’atto costitutivo. Nel caso, al contrario, di una Srl ordinaria, all’atto di costituzione della società,si può procedere con il versamento solo del 25% del capitale sociale, provvedendo in un secondo momento a corrispondere la restante parte del capitale.

Altra differenza rispetto alla Srl ordinaria è che i soci debbano essere necessariamente delle persone fisiche, non essendo contemplate altre persone giuridiche nella compagine societaria.

Quanto alla durata, la Srls può essere costituita solo a tempo indeterminato.

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3) Le società agricole: indice

1. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ AGRICOLA
 1.1 - “Compatibilità del lavoro agricolo con il pubblico impiego”
2. DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SOCIETÀ AGRICOLA
 2.1 - Società semplice agricola
 2.2 - Società semplice agricola: costituzione con conferimento di azienda familiare
 2.3 - Società semplice agricola: conferimento in godimento di fondi rustici
 2.4 - Cessione di quota
 2.5 - Recesso e costituzione della pluralità dei soci
 2.6 - Esclusione d alla società semplice agricola
 2.7 - Scioglimento con e senza liquidazione formale
 2.8 - Continuazione della società semplice agricola da parte del socio superstite
3. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO AGRICOLA
 3.1 - Differenze rispetto alla società semplice
4. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE AGRICOLA
 4.1 - Differenze rispetto alla società semplice
5. SRL AGRICOLA
 5.1 - Srl con socio unico
 5.2 - Srl in forma semplificata
 5.3 - Srl con conferimento d’azienda
6. ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SRL
 7. INGRESSO DI GIOVANE AGRICOLTORE E SUO CONTROLLO SULLA SOCIETÀ
 8. DISCIPLINA FISCALE

 8.1 - Imposte sui redditi
 8.2 - Imposta sul valore aggiunto (IVA)
9. SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
 10. SCHEMA DI PATTO DI FAMIGLIA PER TRASFERIMENTO DI AZIENDA AGRICOLA

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