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CALCOLO REDDITO D’IMPRESA PER L’ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO 2022

Calcolo reddito d’impresa per l’attività di allevamento 2022

Le attività agricole di allevamento. Regole per la compilazione del quadro RD del modello REDDITI 2022

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Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) del Tuir, rientra nell'ambito del reddito agrario l'allevamento di animali alimentati con foraggio ottenibile per almeno il 25% dal fondo agricolo posseduto dall'allevatore, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o locazione. Se l’attività di allevamento eccede i limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, per la sola parte eccedente si realizza invece reddito d'impresa, da calcolare forfetariamente secondo le disposizioni di cui all'art. 56, comma 5 dello stesso Tuir, con conseguente compilazione del quadro RD del modello REDDITI.

Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno n.292 del 16 novembre 2022 Calcolo del reddito d’impresa attività di allevamento disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse

1) Il reddito di allevamento, definizione e calcolo

Secondo la definizione di cui all'art. 2135, c.c. rientrano tra le attività di allevamento di animali quelle dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, utilizzando un fondo agricolo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.

Il reddito di allevamento rientra nel reddito agrario, il quale è determinato forfetariamente mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite dalla legge catastale, con riferimento ad ogni particella catastale e per ogni qualità e classe di coltura. La determinazione forfetaria si riferisce a tutte le componenti di reddito connesse con l'attività agricola e tiene conto anche delle spese; pertanto, nessuna detrazione è ammessa. 

Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi devono essere rivalutati del 70%. 

Il reddito agrario può essere, quindi: 

  • rilevato direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; 
  • viceversa, se la coltura effettivamente realizzata non corrisponde a quella risultante dal catasto, l'agricoltore deve determinare il reddito applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. 

 La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Ai fini fiscali, però, per la corretta determinazione del reddito agrario derivante dall'allevamento occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 32 e 56 del Tuir.

ATTIVITA’ AGRICOLE E ATTIVITA’ D’IMPRESA
  • Qualora l'allevamento superi i limiti di cui all'art. 32, co. 2, lett. b), D.P.R. 917/1986, per la sola parte eccedente si realizza reddito d'impresa, da calcolare forfetariamente secondo le disposizioni di cui all'art. 56, comma 5 del Tuir D.P.R. 917/1986.
  • Le attività di tipo agricolo che travalicano lo sfruttamento delle potenzialità del terreno rappresentano attività commerciali che producono, quindi, reddito d'impresa.

Il superamento dei suddetti limiti non comporta, però, l'attrazione nell'ambito del reddito d'impresa di tutto il reddito derivante dall'allevamento, bensì l'allevatore risulta titolare di: 

  • reddito agrario, per l'allevamento dei capi di bestiame il cui foraggio è ottenibile, almeno per il 25% dal fondo; 
  • reddito d'impresa, per i capi allevati con mangimi non prodotti dal fondo, o comunque prodotti in misura inferiore al 25% della quantità necessaria al loro allevamento. 

Con D.M. vengono fissati, con cadenza biennale, i criteri per determinare il reddito derivante dall'allevamento di animali, che può essere considerato agrario o d'impresa. 

L’ultimo approvato è il DM 15 marzo 2019 che ha dettato i criteri predetti per il biennio 2018–2019 ed ancora validi.

Il reddito è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto e che ne formano parte integrante. 

Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno n.292 del 16 novembre 2022 Calcolo del reddito d’impresa attività di allevamento disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse 

2) Indicazione nel mod. redditi 2022

Per la determinazione del reddito da allevamento va compilato il quadro RD presente nel mod. Redditi PF, strutturato in tre sezioni. Inoltre, all’interno delle istruzioni sono contenuti dei prospetti per agevolare l’effettuazione dei calcoli.

Sezione I
Reddito di allevamento di animali ex art. 56, co. 5, TUIR.
Il regime forfetario può essere utilizzato da tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) adottato, a condizione che:
•    l’impresa sia gestita dal titolare del reddito agrario (quadro RA)
•    l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella Tabella 3 del DM in vigore per il biennio.
Sezione II
Reddito derivante da produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla citata lett. b), determinato ai sensi dell’art. 56-bis, co. 1, TUIR.
Sezione III
Redditi derivanti da:
•    altre attività agricole di cui all’art. 56-bis, co. 2 e 3, TUIR
•    dall’attività di agriturismo
•    dalla produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e     fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, co. 423, L. n. 266/2005.

I soggetti che allevano animali in misura eccedente i limiti di cui al citato art. 32 Tuir possono scegliere di applicare le modalità di determinazione del reddito d’impresa (ricavi meno costi); tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione dei redditi con la compilazione del quadro RF/RG.

Nella Circolare del giorno n.292/2022 del 16 novembre 2022 Calcolo del reddito d'impresa attività di allevamento, sono descritti  i casi particolari di cui bisogna tener conto nella determinazione del reddito da allevamento.

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