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COMPRO ORO: OBBLIGHI PER LE BANCHE ALL'APERTURA DEI CONTI CORRENTI

Compro oro: obblighi per le banche all'apertura dei conti correnti

Novità in arrivo per legittimare l'attività dei compro oro con la normativa in esame

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In trattazione al Senato (6^ Commissione Finanze e Tesoro) il Disegno di Legge n° 1712 recante disposizioni in materia di erogazione del rapporto di conto corrente. Vediamo i principali punti in esame e gli obiettivi che si intende raggiungere.

1) Attività dei compro oro e rapporti con le banche

Prende forma in Senato il Disegno di Legge che garantisce il legittimo svolgimento delle attività esercitate dagli Operatori appartenenti al comparto aurifero, e in particolar modo dagli Operatori Compro Oro (compravendita di oggetti preziosi usati) che da tempo si sono visti chiudere i conti correnti e al contempo negare l’apertura di nuovi rapporti bancari da parte di numerosi Istituti di Credito operanti su tutto il territorio nazionale.

L’intensificazione dell’azione delle Banche  protratta alla chiusura unilaterale dei conti correnti, anche in presenza di saldi attivi, e/o al diniego all’apertura di nuovi rapporti bancari, ha reso, infatti, necessaria la predisposizione da parte dell’Organo Legislativo di una serie di interventi specifici contenuti nel Disegno di Legge ° 1712 mirati alla risoluzione delle criticità contingenti.

2) Legittimità dell'attività dei compro oro: gli interventi normativi

Gli interventi predisposti dall' organo Legislativo, sanciscono in capo alle Banche l’obbligatorietà all’apertura del rapporto di conto corrente e il divieto di recesso unilaterale; questo attraverso una duplice disposizione normativa prevista dall’art. 1 della  Proposta di Legge citata, finalizzata alla modifica del Codice del Consumo e all’integrazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di operazioni bancarie in conto corrente.
Il comma 1, dell’art. 1 del Ddl n° 1712, infatti, contempla l’abrogazione della lettera a), comma 3 dell’art. 33 del Codice del Consumo (D.lgs n° 206/2005) che, ad oggi, attribuisce agli Istituti Bancari la facoltà, nel caso di contratti in essere a tempo indeterminato, di recedervi qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.
Il comma 2 del medesimo articolo 1, prevede, invece, l’inserimento dell’art. 1857-bis al Codice Civile che impone alle Banche il divieto di esimersi dall’apertura del rapporto di conto corrente, nonché di recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora vi siano saldi in attivo.


3) La digitalizzazione dei pagamenti

Le disposizioni individuate dal Senato, non solo consentono la piena aderenza al processo di digitalizzazione e di telematizzazione dei pagamenti intrapreso dal Governo coerentemente alle norme che limitano l’utilizzo del denaro contante, ma favoriscono la rimozione delle condotte ostruzionistiche assunte sempre più dalle Banche in particolar modo nei confronti degli Operatori dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati; il tutto in assenza dell’esecuzione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio con relativi esiti negativi, senza addurre alcuna motivazione scritta e fondata e in spregio a disposizioni normative di natura costituzionale, di leggi ordinarie nazionali e di leggi comunitarie.
I riferimenti specifici sono agli artt. 3 e 41 della carta Costituzionale (uguaglianza e libera iniziativa economica), al D.lgs n. 90/2017 (di modifica al D.lgs n. 231/07 - antiriciclaggio) e all’art. 5, comma 1 del D.lgs n. 92/2017 (Disciplina dell’attività di compro oro), che in forma precipua dispone l’obbligo di tenuta di un “conto corrente dedicato” in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività di “compravendita di oggetti preziosi usati”, pena l’esercizio abusivo della professione sanzionabile sia sotto il profilo amministrativo sia penale.

4) I motivi di chiusura dei conti correnti delle banche

Da espressa ammissione da parte di alcuni istituti bancari, si ricava che alla base dell’adozione della condotta restrittiva intrapresa verso gli operatori dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati, non abbia rivestito un ruolo secondario o marginale, l’inserimento dell’attività di “compro oro” nel paragrafo intitolato “Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo” del documento pubblicato dalla Banca d’Italia lo scorso 30 luglio (Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo). 

Il rischio paventato nell’ intrattenere rapporti economici con tali soggetti, che si legge al punto 6 dell’Allegato 2 del documento citato, è legato al “tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante”.

Più in generale, si può presumere che giochi un ruolo importante nell’ immaginario collettivo, la concezione di una attività (quella del compro oro) riconducibile, tout court, al reato di riciclaggio e altri reati presupposti, che le Banche sono solite attribuire in forma incondizionata e indifferenziata verso gli Operatori Compro Oro prescindendo dello svolgimento degli adempimenti in materia di adeguata verifica rafforzata sanciti, in capo agli istituti bancari, dal D.lgs n° 231/07, nonché in contrasto con le valutazioni emanate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Dal Rapporto “Analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018”, infatti, pubblicato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) si evince che: “Per quanto concerne gli operatori compro oro le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 92/2017 insieme con la specificità della nuova normativa consentono di ritenere i presidi normativi più efficaci”.

5) Interventi e audizioni sul disegno di Legge

Nell’ambito della formazione definitiva delle disposizioni contenute nel Disegno di Legge n° 1712, incardinatosi in Parlamento anche su spinta dell’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro, la Commissione 6^ Finanze e Tesoro del Senato ha avviato un primo ciclo di audizioni informali al quale hanno recentemente preso parte Banca d’Italia, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e la richiamata Associazione A.N.T.I.C.O. il cui intervento ha consentito, sia un migliore approfondimento delle criticità contingenti legate all’accesso ai rapporti di conto corrente, sia l’individuazione di ulteriori strumenti atti a non penalizzare, tout court, gli operatori compro oro più corretti e virtuosi. 

Si auspica, dunque, da parte del Parlamento una celere conversione in Legge della Proposta de quo che al momento trova piena condivisione dei membri della medesima Commissione.

Fonte immagine: Pixabay License
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