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IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il Bilancio finale di liquidazione delle società di capitali

La redazione del Bilancio finale di liquidazione è l’adempimento ultimo, a carico dei Liquidatori, con il quale termina la procedura di liquidazione.

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Nonostante il Codice civile non fornisca indicazioni precise sulle modalità di redazione del Bilancio finale di liquidazione, le esigenze di chiarezza e correttezza nell’esposizione, unite all’esigenza di continuità della stessa, permettono di definire le caratteristiche richieste al Bilancio finale di liquidazione.

1) Le fonti

Conclusa la fase di liquidazione di una società di capitali (una liquidazione, in teoria, può dirsi conclusa quando tutti i crediti sono stati riscossi, tutti i beni sono stati venduti, tutti i debiti sono stati pagati), i liquidatori hanno il compito di redigere il Bilancio finale di liquidazione.

La normativa in tema non è molto ampia e neanche analitica, lascia anzi ampio spazio di manovra ai Liquidatori.

L’articolo 2492 del Codice civile al comma 1 dispone soltanto che “Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale”, che è più o meno tutto quello che il Codice civile ci dice sull’argomento. Riceviamo invece maggiori indicazioni dai Principi contabili: il Principio contabile OIC 5 è appunto dedicato ai “Bilanci di liquidazione”, e ci fornisce molte utili informazioni, anche di taglio pratico.

2) Le caratteristiche del Bilancio finale di liquidazione

Il legislatore, quindi, ha scelto di non dare rigide specifiche tecniche sulle modalità di redazione del Bilancio finale di liquidazione ma, come giustamente precisato dal Principio contabile OIC 5, esistono delle regole implicite al bilancio stesso e delle esigenze tecniche di chiara e corretta esposizione e di continuità della stessa che implicitamente forniscono delle indicazioni di massima che andrebbero sempre rispettate.

Anche se, teoricamente, il Bilancio finale di liquidazione potrebbe anche essere un semplice rendiconto, e anche se non è previsto l’obbligo di attenersi agli schemi di bilancio previsti dal Codice civile per le le società in funzionamento, è necessario comunque tenere presente che ci sono elementi che non possono essere trascurati.

Per iniziare, Il Bilancio finale di liquidazione deve coprire il periodo che va dall’inizio dell’esercizio (di solito giorno 1 gennaio) fino al termine della liquidazione, anche quando questa è iniziata in quello stesso anno. Si ricorda infatti che la scissione dell’esercizio, tra periodo ante-liquidazione e periodo di liquidazione, ha effetto solo ai fini fiscali, e più precisamente solo ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap).

Ai fini di una corretta e chiara esposizione, un Bilancio finale di liquidazione, anche se non espressamente previsto dal Codice civile, dovrebbe prevedere, basandosi sugli schemi codicistici, come consigliato da Principio contabile OIC 5:

- Stato patrimoniale;

- Conto economico;

- Relazione dei sindaci (se esiste il Collegio sindacale);

- Relazione del revisore o dei revisori (se presenti);

- Nota integrativa;

- Relazione sulla gestione del liquidatore.

Lo Stato patrimoniale si presenterà con una esposizione molto sintetica, rilevando all’Attivo teoricamente solo le disponibilità liquide (ma in eventualità anche dei crediti residui o dei beni non alienati), e al Passivo teoricamente solo il riepilogo al Capitale netto di liquidazione (ma in eventualità anche dei debiti residui).

Il Conto economico invece, avrà una ampiezza e una analiticità che varierà a seconda della grandezza dell’azienda, in funzione dei conti movimentati.

Di importanza non trascurabile risulta il livello di analiticità da utilizzare nell’esposizione riepilogativa dei conti sui prospetti di bilancio: per rispondere all’esigenza di continuità formale è necessario che questa rispecchi l’analiticità con cui l’azienda ha esposto i propri conti nel periodo di funzionamento, basandosi quindi, in base alla propria grandezza, sui prospetti previsti per il bilancio ordinario o per quello abbreviato o per il bilancio delle microimprese.

Infine, a volte vengono redatti Bilanci finali di liquidazione che presentano il prospetto di confronto con l’esercizio precedente: la scelta, per quanto possibile, appare poco felice in quanto, oltre che inutile, è probabilmente anche fuorviante mettere a confronto un bilancio redatto secondo criteri di funzionamento con uno redatto secondo criteri di liquidazione.

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