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VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 21/E/2017

Voluntary disclosure-bis: i chiarimenti della Circolare 21/E/2017

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate dopo le modifiche alla voluntary bis da parte della manovra correttiva

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L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire ulteriori chiarimenti sulla voluntary bis, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina da parte della manovra correttiva (D.l. 50/2017).

Si riepilogano di seguito i chiarimenti offerti con la Circolare 21/E del 20.07.2017 ricordando fin da ora che è atteso un provvedimento che sposterà i termini di adesione (previsti per il 31 luglio) al 30 settembre, con slittamento al 2 ottobre in quanto il 30 settembre cade di sabato.

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1) Voluntary disclosure bis: detrazione delle imposte pagate all’estero

Con le modifiche apportate alla voluntary disclosure in sede di conversione in legge del D.l. n. 50/2017, viene consentito al contribuente che aderisce alla procedura di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi di lavoro dipendente e autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri.

Come ha precisato l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21/E/2017, tale possibilità vale anche per gli atti amministrativi non ancora definiti nell’ambito della precedente edizione della procedura. Resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

2) Voluntary disclosure bis: conseguenze pagamento spontaneo insufficiente

Nel caso in cui il contribuente non proceda all’autoliquidazione e al pagamento spontaneo, oppure proceda ma il versamento sia carente, l’art. 5-octies, comma 1, lett. g) del D.L. 167 del 1990 ne disciplina le conseguenze.

Qualora il contribuente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017, le sanzioni previste  sono determinate come segue:

  • in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del comma 4, dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990;
  • in misura pari all’85% del minimo edittale negli altri casi.

In caso di mancato pagamento spontaneo, la misura dell’85% del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute.

Nei casi di insufficiente versamento spontaneo, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 50 del 2017 le sanzioni erano calcolate in misura pari al 60 o all’85% a seconda delle varie ipotesi sopra illustrate, con una maggiorazione del 10% se l’insufficienza del versamento supera:

  • il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
  • il 30% delle somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione era del 3% qualora la carenza fosse inferiore o uguale:

  • il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
  • il 30% delle somme da versare negli altri casi.

Il D.L. n. 50 del 2017 ha specificato l’ambito applicativo delle maggiorazioni previste nel caso di autoliquidazione insufficiente.

In particolare, in caso di versamenti insufficienti rispetto a quanto autoliquidato nell’istanza di adesione alla voluntary disclosure-bis (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) è previsto che:

  • se il versamento risulta insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30% delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;
  • se il versamento risulta insufficiente per una frazione inferiore o uguale al 10% o al 30% delle somme da versare a seconda dei casi, l’Agenzia delle Entrate deve provvedere al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 3%.

La Circolare 21/E/2017 ha precisato che, alla luce delle novità introdotte, in caso di insufficiente versamento spontaneo, l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10% o del 3% deve essere determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo.

Inoltre, l’importo ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante.

Di conseguenza, in nessun caso le maggiorazioni possono superare quanto dovuto nel caso in cui gli autori delle violazioni non provvedessero spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017.

3) Voluntary disclosure bis: esonero obblighi dichiarativi

Per i soggetti che accedono alla procedura di voluntary-bis è previsto l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

Tali soggetti sono altresì esonerati dalla indicazione in dichiarazione per i redditi, generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla normativa UE sugli organismi di investimento collettivo (direttiva 2009/65/CE), per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale.

Viene ricordato che per usufruire di tali esoneri, è necessario:

  • illustrare analiticamente nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria le informazioni non indicate nella dichiarazione;
  • versare spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 l’esonero in commento si estende all’IVIE ed all’IVAFE.

Da questo ne consegue che nel versamento unico da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, dovranno includersi anche l’IVAFE e l’IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno d’imposta 2017.

Sempre riguardo a tali esoneri, la Circolare 21/E/2017 fornisce chiarimenti in relazione alla frazione del 2017 che può essere oggetto di esclusione da tali adempimenti.

Viene ricordato che l’esonero da vari adempimenti dichiarativi per i soggetti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria, è limitato al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

In base al dettato normativo il termine finale della frazione di anno 2017 che può beneficiare dell’esonero coincide con la data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria.

La Circolare precisa che in caso di presentazione di istanza integrativa, che in base alla legge può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione di quest’ultima.

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